CAMPAGNA POPOLARE PER
UNA LEGGE CHE
RICONOSCA
L’AGRICOLTURA CONTADINA
E LIBERI IL LAVORO DEI
CONTADINI DALLA BUROCRAZIA
ESISTE un numero imprecisato di persone che praticano
un’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e
sull’economia familiare, orientata all’autoconsumo e alla vendita diretta;
un’agricoltura di basso o nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di
vita legata a valori di benessere o ecologia o giustizia o solidarietà più che
a fini di arricchimento e profitto; un’agricoltura quasi invisibile per i
grandi numeri dell’economia, ma irrinunciabile per mantenere fertile e curata
la terra, per mantenere ricca la diversità di paesaggi, piante e animali, per
mantenere vivi i saperi, le tecniche e i prodotti locali, per mantenere popolate
le campagne e la montagna.
Per quest’agricoltura che rischia di scomparire sotto il
peso delle documentazioni imposte per lavorare e di regole tributarie,
sanitarie e igieniche gravose,
per ottenere un riconoscimento che la distingua
dall’agricoltura imprenditoriale e industriale, per ottenere la rimozione degli
ostacoli burocratici e dei pesi fiscali che ostacolano il lavoro dei contadini
e la loro permanenza sulla terra,
CHIEDIAMO CHE
punto 1
Chi coltiva un appezzamento di terra, qualunque sia la sua
dimensione, per l’autoconsumo familiare e per la vendita diretta e senza intermediari,
possa liberamente:
a. trasformare e
confezionare i propri prodotti nell’abitazione o nei suoi annessi, attraverso
le attrezzature e gli utensili usati nella consueta gestione domestica;
b. vendere i propri
prodotti agricoli (comprese le sementi autoriprodotte), alimentari e di
artigianato manuale ai consumatori finali, senza che ciò sia considerato atto
di commercio.
punto 2
I contadini che, come occupazione prevalente, praticano la
coltivazione del fondo e del bosco o l’allevamento o la raccolta di erbe e
frutti spontanei, esclusivamente per l’autoconsumo familiare e per la vendita
diretta ai consumatori finali e agli esercenti locali di vendita al dettaglio e
ristorazione, e che non siano anche lavoratori dipendenti o liberi
professionisti né abbiano dipendenti, salvo eventuali avventizi impiegati in
attività di raccolta
SIANO ESONERATI DA
a. il regime Iva, la
tenuta di registri contabili, l’obbligo di iscrizione alla camera di commercio;
ogni imposta o tassa relativa all’occupazione prevalente, alla propria
abitazione e al fondo, comprese quelle di registrazione e proprietà relativa
all’acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro;
b. l’applicazione
del sistema HACCP e, più in generale, le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza degli alimenti;
c. i vincoli
progettuali e urbanistici per:
- la costruzione di
stalle, serre e altri annessi sui propri terreni e per l’esclusiva occupazione
prevalente, purché realizzati con una dimensione massima di 30 mq e a un piano
fuori terra, secondo tipologie bene inserite nel contesto ambientale, con strutture
solo rimovibili e senza possibilità di cambio della destinazione d’uso;
- la ricostruzione
di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a secco;
ABBIANO DIRITTO DI
d. macellare
direttamente nel proprio fondo il bestiame nato e allevato nel podere,
limitatamente a un numero di capi proporzionati ai membri della famiglia e ai
propri ospiti, e seppellirne i resti secondo le consuetudini locali, fatti
salvi gravi motivi sanitari o la non idoneità dei terreni;
e. esercitare nella
propria abitazione e sul proprio fondo attività di ospitalità rurale, fino a un
massimo di dieci coperti e posti letto, senza necessità di autorizzazioni e
senza essere soggetti a regole fiscali e sanitarie;
f. pagare i minimi
contributi assistenziali e previdenziali;
g. ricevere,
attraverso le regioni, servizi gratuiti a domicilio di:
- assistenza
veterinaria e agronomica;
- assistenza
burocratica e ricezione per qualunque domanda, dichiarazione, denuncia o
modulistica di altro genere a qualunque titolo richiesta dall’amministrazione
pubblica o comunque dovuta per legge.
punto 3
I contadini definiti nel punto 2 siano registrati in uno
specifico albo del comune di residenza e possano attestarsi con
autocertificazione, vera fino a prova di falso.
punto 4
Il lavoro prestato ai contadini definiti nel punto 2, nel
loro fondo, gratuitamente o come apprendistato o come scambio di opere, sia
assimilato al volontariato e – salvo l’uso di scale o di macchine e
attrezzature elettriche o a motore - non sia assoggettato a obblighi
contributivi e previdenziali.
punto 5
Siano abolite le limitazioni sui contratti agrari in natura,
purché favorevoli ai conduttori per una misura non inferiore al 70% del
raccolto.
Nessun commento:
Posta un commento