giovedì 5 novembre 2026

La strage di suolo continua.

 

Nel 2025 sfondata la quota di 10mila ettari consumati

L’ultimo Rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente restituisce dati da paura: 10.243 ettari di suolo persi, con un balzo netto rispetto al 2024 (più 22%). E si continua a cementificare aree pericolose, franose o costiere. “Una cambiale di insostenibilità che ogni politico dice di ricevere da quello precedente e che poi però cede, più pesante, al politico successivo”. Quali sono le Regioni peggiori, quali le responsabilità dei sindaci. L’intervento del prof. Paolo Pileri.

Articolo pubblicato su Altreconomia.

Niente da fare, ancora dati da paura per il consumo di suolo in Italia. Nessuna siccità, nessuna alluvione, nessuna frana, nessuna pietà per le morti premature nelle città diventate isole di calore rovente: nulla ferma il continuo consumo di suolo nel nostro Paese.

Il terzo pilastro del Green deal europeo, la tutela del suolo, non interessa ai nostri governi e ai nostri politici. Nel 2025 abbiamo sfondato il limite delle decine di migliaia portandoci a 10.243 ettari di suolo consumati, un balzo in avanti del 22% rispetto al già insopportabile consumo di suolo del 2024 (8.370 ettari). Per chi ama le cifre a effetto, si tratta di 28,1 ettari al giorno (nel 2024 erano 23) o 3,25 metri quadrati al secondo (contro i 2,7 del 2024): non ci si può distrarre un attimo che il panorama davanti al nostro naso cambia.

La situazione diventa sempre più soffocante e pericolosa per la salute del territorio e dei cittadini. I motivi? C’è di tutto: leggi urbanistiche colabrodo, ma che ci vendono come perfette; piani urbanistici che non si svuotano mai o mai quanto necessario; il famoso Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); le Olimpiadi invernali; la transizione energetica mai pianificata e subito liberalizzata; il via libera ai data center; le zone economiche speciali (Zes); le strutture sanitarie private; la logistica; l’alta velocità ferroviaria, strade, parcheggi, stadi e sempre tanta tanta edilizia “civile” su suoli prima liberi (quest’ultima è stata di 1.160 ettari).

Nel 2025 abbiamo quattro Regioni che sfondano il muro delle migliaia di ettari l’anno; mentre nel 2024 questo primato spettava solo all’Emilia-Romagna. Sono consumi di suolo che in parte arrivano dall’eredità di previsioni urbanistiche antiche e in parte da trasformazioni volute da chi sta governando oggi. È il solito gioco dell’eredità urbanistica. Una cambiale di insostenibilità che ogni politico dice di ricevere da quello precedente e che poi però cede, più pesante, al politico successivo e che nessuno ha il coraggio di interrompere o che, forse, fa comodo come alibi per scansare le responsabilità. A proposito, per aiutare il lettore a inquadrare le responsabilità politiche del consumo di suolo, questa volta ricorderemo i nomi dei politici che governavano o governano i relativi territori. Può sembrare inelegante ma non è così: è solo un esercizio di correlazione che aiuta i cittadini a conoscere meglio chi li governa.

Il primato di consumo di suolo regionale se lo aggiudica la Sicilia con 1.619 ettari nell’anno 2025. La Regione è stata guidata dall’attuale ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, che ha molto a che fare con la fragilità dei suoli innescata dagli impatti ambientali e dai cattivi utilizzi del territorio; ora a guidare la Regione c’è l’ex presidente del Senato, Renato Schifani. Segue a ruota il Lazio con 1.436 ettari; governato fino al 2022 da Nicola Zingaretti, ora parlamentare europeo e quindi vicino a quel che rimane del Green deal, seguito poi da Francesco Rocca che è stato presidente fino al 2022 della Croce rossa italiana e che quindi, inevitabilmente, si sarà occupato di One health, quel concetto per il quale solo se sta bene la natura e la si rispetta in pieno, si ottiene benessere e salute duratura anche per l’uomo e non il viceversa. Il terzo gradino del podio è per la Puglia con 1.198 ettari, retta ora da Antonio Decaro, ex presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo quando si è approvato il Regolamento per il ripristino della natura (2024/1991) e la Direttiva sul monitoraggio del suolo (2025/2360). Decaro è stato anche sindaco di Bari per oltre un decennio. Prima la Regione era guidata da un ex magistrato, anch’egli ex sindaco di Bari, Michele Emiliano che quindi conosce bene le leggi e anche il testo unico ambientale. Infine, la Lombardia i cui presidenti non hanno bisogno di presentazioni: Attilio Fontana al secondo mandato, Roberto Maroni e Roberto Formigoni artefici delle leggi urbanistiche e sul consumo di suolo tuttora vigenti; tutti sempre fortemente vicini ai governi nazionali. La Lombardia nel 2025 ha asfaltato 1.093 ettari, confermandosi di nuovo Regione leader di consumo di suolo, sempre in vetta alle classifiche.

Quelli citati sono nomi di personalità politiche note a tutti e di cui ognuno, più o meno, ha sentito parlare anche a scale più ampie di quella locale. È bene ricordare che il consumo di suolo non ha alle spalle entità impersonali e nebulose come spesso si rischia di credere usando formule impersonali. Sicuramente non è tutto merito o demerito loro -non siamo così generosi, suvvia- ma va preso atto che i nomi citati si riferiscono a personalità dalla lunga, lunghissima presenza sulla scena politica, occupando posizioni chiave nelle istituzioni pubbliche oltre a influenzare non poco il disegno delle politiche urbanistiche italiane. Personalità che hanno avuto più di un’occasione per lavorare alla limitazione al consumo di suolo.

I numeri, però, gli gettano addosso un ritratto diverso. Sia chiaro che non sono stati lasciati soli in questa gara del consumo di suolo. Poco dietro spunta il Piemonte (854 ettari consumati), la Campania (740), il Veneto (584), la Toscana (499), l’Emilia-Romagna (466) e la Sardegna (445). Tutte Regioni guidate da nomi fortemente influenti nella politica urbanistica e ambientale nazionale. Qualcuno di loro è stato ministro o sottosegretario, altri sono ora deputati europei, altri guidano forze politiche. Mica persone di terz’ordine.

E poi ci sono i sindaci, che ci ricordano sempre di essere i più “vicini alla gente” e ai territori. Quelli che sanno come si fa per fare una buona urbanistica e portare le città fuori dalle crisi ecologiche e climatiche. Anche quelli che, ricordiamolo con dolore, si sono macchiati, per delega alla loro associazione Anci, dello svuotamento del Piano nazionale di ripristino della natura all’articolo 8.

A vedere i dati pessimi del consumo di suolo 2025, forse un’interpretazione a tanta ostinata avversione all’articolo 8 del regolamento europeo 2024/1991 emerge. Ad esempio, Milano, il cui sindaco Giuseppe Sala è notissimo per essere stato il “papà” delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e prima ancora per Expo 2015, ha imbarcato ben 35 ettari di consumo di suolo (più del doppio degli anni precedenti). Chissà, forse è il “Salva Milano” ad aver presentato il conto?

Oltre Milano vi sono altre città che potremmo premiare con la betoniera d’oro: Roma con quasi 80 ettari; Foggia oltre gli 80; Cagliari supera i 50; Venezia 33,4 ettari; Ravenna 41 ettari (per anni il sindaco è stato Michele De Pascale che oggi governa l’Emilia-Romagna); Padova oltre 20; Forlì quasi 20 (a nulla è servita la lezione di depavimentazione portata a termine nel 2022); Perugia 14,3; Chieti oltre 16; Catania arriva addirittura a sfiorare i 200; Viterbo i 100 (questi ultimi numeri da capogiro arrivano probabilmente dall’aver piazzato distese di pannelli fotovoltaici).

Ma non ci sono solo i sindaci e le sindache dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane ad aver fatto girare la betoniera. Ci sono anche i sindaci dei paesi e dei medi Comuni con altri numeri da paura. Cercate nel rapporto del Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa) a pagina 90 e vedrete voi stessi le classifiche. Ovviamente fioccheranno le proteste, i “se e i ma”, le accuse all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) di “contare male”, le giustificazioni su quanto sia “difficile fare sindaci e presidenti di Regione oggi”. Parole che sentiamo puntualmente da decenni.

Sta di fatto che i numeri del rapporto inchiodano ognuno alle proprie responsabilità anche se lo sport che innesca è quello di sfuggirle. Sicuramente ci sono tanti sindaci e sindache che hanno fatto bene ma il loro sforzo viene travolto dallo tsunami di chi continua imperterrito a cementificare. Questo ci dice anche che non ci si può limitare a fare bene a casa propria ma occorre occuparsi della casa comune, perché è così che si fa la politica di cui abbiamo urgenza. Tenere lo sguardo su tutto il territorio è proprio quel che fa con rigore e abnegazione il team dei ricercatori Ispra dal 2013. Eppure, c’è anche qualcuno che sogna di chiudere l’osservatorio Snpa e il rapporto sul consumo di suolo: sarebbe un delitto vero e proprio. L’unità tecnica che si occupa del rapporto nazionale, insieme alle tante agenzie ambientali regionali, è un fiore all’occhiello delle istituzioni pubbliche italiane e va tutelata e protetta da chiunque solo pensi di ridurne l’operatività.

Voglio ora passare a una piaga nella piaga: il consumo di suolo nelle aree pericolose dove dovremmo registrarne uno nullo. Invece da anni capita l’esatto contrario: una roulette russa che continua a generare vittime umane, di natura, di paesaggi oltre ad appesantire il bilancio economico dello Stato che deve ristorare le urbanizzazioni, audaci e insensate, ogni volta che c’è un’alluvione, una frana, una mareggiata. Nel solo 2025 altri 1.106 ettari sono stati cementificati nelle aree a media pericolosità idraulica (quelle alluvionabili più facilmente, facendo vittime e danni come accaduto in Romagna, nelle Marche, in Toscana, in Campania e come accadrà sempre più spesso). Mai visto tanto consumo nelle aree pericolose. Le Regioni leader di cemento in queste aree sono Sicilia (294 ettari), Emilia–Romagna (261) e Toscana (161).

Poi abbiamo le urbanizzazioni dentro le aree franose, altra cosa di cui non ci si può capacitare. A livello nazionale sono stati 706,6 gli ettari cementificati o asfaltati nelle zone che hanno una qualche suscettività franosa. Di questi, oltre 120 sono dentro gli areali a pericolosità “molto elevata-P4” e “elevata-P3”, dove quasi sicuramente si avrà un fenomeno franoso nel giro di qualche anno. Incrociamo le dita per non avere vittime ma prepariamoci a pagare tanti soldi per rifondere i danni.

Infine, come se non bastasse, continuano le cementificazioni addossate al mare: entro 300 metri dalla costa sono stati consumati altri 131 ettari. La maggior parte in Sardegna (43), in Puglia (23) e in Sicilia (16). Anche qui dobbiamo concludere amaramente che il grido di dolore del ciclone Harry non è servito a nulla. Imperterriti, si continua ad abusare delle coste anziché liberarle e renderle più resilienti.

In questa corsa alla distruzione non mancano le urbanizzazioni nei parchi. Quelli che dovremmo tutelare come gioielli preziosi. Quelli che mostriamo orgogliosi ai contabili della Convenzione internazionale sulla biodiversità o che raccontiamo nelle scuole insieme alla favola dell’Agenda 2030.

Nel 2025 altri 106,7 ettari sono stati strappati alle aree protette (Campania, Puglia, Piemonte e Marche sono le leader). Ma come è possibile? Credo che questo in particolare sia un consumo di suolo ineccepibilmente contro ciò che prescrive il Regolamento europeo per il ripristino della natura vigente fin dal 18 agosto 2024. Perché continuare questo gioco al massacro? Cari presidenti della Repubblica in carica e che arriverete, potete dire qualcosa almeno voi?

Finiamo con le belle notizie, come piace ai politici del loro pollice verde. Parliamo di ripristini della natura, nonostante i sindaci d’Italia abbiano affondato la bozza del Piano di ripristino della natura consegnata dall’Ispra al ministero dell’Ambiente a luglio 2026 usando tra le varie motivazioni quella per cui già da sempre i Comuni italiani fanno ripristino e depavimentazione. Giudicherete voi dai prossimi dati.

Tra i 10.243 ettari di suoli distrutti, 4.231 ettari erano proprio spazi verdi urbani e 320 ettari erano coperture arboree urbana. No comment. I ripristini di verde sono stati di 746 ettari ovvero solo il 7,3% del consumo di suolo del 2025: una bazzecola, un nonnulla, una quisquiglia. Numeri che non garantiscono nessun bilanciamento ecologico. Neanche l’ombra. Questi numeri sono l’epigrafe scolpita sulla pietra di un Paese che si ostina ad andare in una direzione insostenibile e opposta a quella indicata dal Regolamento europeo per il ripristino della natura. Un Paese dove la politica continua a dirci, a parole, che rispetta l’articolo 9 della Costituzione “La Repubblica […] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, ma i numeri ci dicono l’esatto contrario. E poi, tanto per chiarire, i ripristini di natura registrati dall’Ispra sono per la maggior parte ripristini di cantieri e non certo le depavimentazioni che ci chiede l’Europa.

Molto altro ci sarebbe da raccontare e molto continueremo a raccontare leggendo le 559 pagine del rapporto Ispra-Snpa “Consumo di suolo, ecosistemi urbani e stato del territorio. Edizione 2026”. Ma lascio a voi sfogliarlo per tirar fuori altre parole e altri numeri così da dare voce più robusta alle ragioni del suolo e pretendere il rispetto dell’ambiente e dei giovani.

Organizzate voi stessi dibattiti nei vostri Comuni. Pubblicate sui social. Fate dei poster e appendeteli in giro le vie. Realizzate dei podcast; dei video brevi e brevissimi. Stendete lenzuola dai balconi con il numero del suolo distrutto nel 2025 nel vostro Comune e fate capire che siete indignati. Raccontate nelle scuole e fuori dalle scuole. Citofonate ai vostri sindaci, agli assessori, consiglieri e parlamentari e chiedete se hanno letto il rapporto Ispra/Snpa, che cosa ne pensano e che cosa credono di fare da politici quali sono.

Mostrate le pagine del rapporto agli urbanisti locali che ancora si prestano a fare piani pieni di previsioni cementizie e a tutti e tutte coloro che alzano le spalle dicendo con una mano che nulla si può fare e con l’altra si tengono ben stretti le posizioni politiche e tecniche di rilievo, responsabilità e influenza che dovrebbero usare per tentare in mille modi di cambiare le cose o, almeno, di non soffocare la speranza di farlo. Nel frattempo, ringraziamo di nuovo Ispra e Snpa per il loro lavoro preziosissimo. A noi tenerlo vivo.

27.10.2026

Paolo Pileri è ordinario di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è “Dalla parte del suolo” (Laterza, 2024).

di Paolo Pileri

mercoledì 4 novembre 2026

cosa c'è da festeggiare?

 

Non sempre un compleanno serve a festeggiare. In questo caso, trattandosi dei dieci anni della legge anticaporalato (L. 199/2016), che ha riscritto il reato di caporalato, proprio nulla.  

          Il caporalato è l’intermediazione illecita di manodopera a fini di sfruttamento: un intermediario, che può essere una persona o una società, recluta lavoratori in stato di bisogno e li fornisce alle aziende fuori dalle regole. È nato nelle campagne, dove resta più radicato, ma oggi riguarda anche logistica, edilizia, manifattura e servizi, al Sud come al Nord. In Italia è punito dall’articolo 603-bis del codice penale, riscritto dalla legge 199 del 2016, che colpisce sia il caporale sia il datore di lavoro, con pene fino a otto anni di reclusione.  

Negli ultimi anni, per fortuna, il dibattito pubblico intorno al caporalato e alla sua gravità è senza dubbio cresciuto. Sui media si parla spesso dei lavoratori sfruttati da caporali senza scrupoli e il tragico conteggio delle morti che possono essere ricondotte a questo fenomeno è aggiornato con triste regolarità. Studi, ricerche, analisi, report sul caporalato si moltiplicano, ad opera di numerosi e diversi attori. La politica si interroga sulle azioni necessarie per scardinare alla radice il proliferare di questo reato (perché tale è ormai da dieci anni). Eppure, è lecito chiedersi quanto di questo dissertare penetri effettivamente negli strati più profondi della società, contribuendo a costruire una coscienza collettiva sul caporalato e a dotarla degli anticorpi necessari per contrastarlo. Perché più dibattito non significa necessariamente più informazione. Ed anche il “volume” dell’informazione (nella duplice valenza di spazio occupato e di decibel prodotti) poco ci dice sulla sua ricezione. Sappiamo davvero tutti di più sul caporalato? Abbiamo reale contezza di come si insinua, subdolo, nella nostra vita? Di dove è presente? Di come è presente? Per noi di Terra! la lotta al caporalato è da sempre un elemento costitutivo, identitario, a cui abbiamo dedicato e dedichiamo tuttora molto lavoro, molte risorse, molte energie (qui puoi scaricare il nostro ultimo report, sulle connessioni tra caporalato e cambiamenti climatici). È una battaglia che conduciamo da una prospettiva di sistema, consapevoli che non è giusto ed equo addossare ai consumatori il compito di scardinare con le loro scelte di acquisto un meccanismo che esiste perché conviene a chi quella spesa la condizione attraverso una longa manus invisibile, cioè i “padroni” della filiera agroalimentare, come la Grande Distribuzione Organizzata. È quello che chiamiamo, appunto, approccio di filiera. Allo stesso tempo, crediamo che sia importante anche per i non addetti ai lavori, per i semplici cittadini, conoscere bene caratteristiche e confini del caporalato. Per questo, ci siamo presi la briga di setacciare la nostra esperienza e le ricerche online per intercettare le domande più diffuse sul caporalato, provando a rispondere in modo chiaro e comprensibile ma allo stesso tempo puntuale ed esaustivo. Ne è nato questo articolo, organizzato in 9 domande, partendo dalle basi. 

Che cos'è il caporalato?

Il caporalato è un sistema di sfruttamento del lavoro, diffuso soprattutto in agricoltura, mediante il quale qualcuno procura lavoratori a un’azienda senza averne titolo e li fa lavorare in nero e senza diritti, approfittando del fatto che non hanno alternative. Le figure coinvolte sono sempre tre. C’è chi lavora. C’è chi utilizza quel lavoro, cioè l’azienda. E in mezzo c’è il caporale, un intermediario non autorizzato che si prende una parte di quello che spetterebbe al lavoratore e permette all’azienda di pagare poco e senza rispettare le regole. Quell’intermediario può essere una persona, il caporale classico, ma anche una società (una cooperativa, una ditta di servizi, eccetera) che beneficia di un finto appalto, utile solo a fornire manodopera a basso costo. Come detto, la forma più nota di caporalato è quello agricolo, ma in realtà questa definizione vale per qualsiasi settore, comprese le fabbriche, i magazzini della logistica, i cantieri, i negozi, le consegne a domicilio. Nel 2024, le indagini giudiziarie hanno fatto emergere oltre 1200 casi di sfruttamento lavorativo: e più della metà non riguardavano l’agricoltura. Molti casi di sfruttamento si registrano infatti nel settore dell’industria e nell’edilizia, con un’incidenza forte del manifatturiero soprattutto nel centro Italia. Non sono esenti dal fenomeno neanche i servizi e in particolare il commercio, con commessi e addetti alle vendite spesso assunti con contratti regolari. Seguono il volantinaggio, gli autolavaggi, la vigilanza in centri commerciali e locali notturni. Una menzione a parte la merita poi la logistica, dove lo sfruttamento passa attraverso finti appalti di servizi: società filtro e cooperative “serbatoio” che si danno il cambio e nascondono quella che di fatto è una fornitura di manodopera. La Lombardia, e in particolare l’area di Milano, è il territorio con il maggior numero di inchieste in questo settore. Infine, anche il lavoro domestico è considerato a rischio e fortemente sottostimato, perché occultato dalle mura di casa lo sfruttamento fa più fatica a venire a galla. 

Che cos'è il caporalato in agricoltura?

L’agricoltura rimane però il terreno in cui il fenomeno è nato e dove resta più radicato, perché è un settore con caratteristiche che gli offrono spazio. Il lavoro agricolo, infatti, si concentra in picchi stagionali brevi e intensi, e i prodotti sono deperibili. Servono quindi molte braccia in poco tempo e i canali ordinari di collocamento faticano a fornirle. In questa falla si inserisce il caporale, che mette insieme le squadre e le porta dove servono. Non a caso, le filiere più esposte sono quelle con molta raccolta manuale: ortofrutta, agrumi, angurie, uva, olive. La paga è spesso a cottimo, a cassone o a quintale -forme vietate dai contratti- e spinge a lavorare più in fretta e più a lungo, anche nelle ore più calde (e qui si apre tutto il capitolo del rapporto tra caporalato e cambiamenti climatici). Accanto al lavoro completamente in nero, poi, è molto diffuso il lavoro grigio: il bracciante stagionale ha un contratto a tempo determinato in cui le giornate lavorate vengono registrate il mese dopo, e questo permette di dichiararne meno di quelle reali, pagare il resto in nero e lasciare che il lavoratore integri il reddito con la disoccupazione agricola. Sulla carta il rapporto sembra regolare, nei fatti non lo è. A subirlo sono in larga parte lavoratori stranieri, che nel 2025 erano il 45,5% delle nuove assunzioni in agricoltura. Le dimensioni del fenomeno si leggono in pochi numeri: secondo l’Istat il tasso di irregolarità del lavoro agricolo è del 17,6%, e nel 2025 quasi due ispezioni su tre nelle aziende agricole hanno trovato irregolarità. 

Cosa significa la parola caporalato?

Per comprendere a fondo il fenomeno del caporalato, è interessante interrogarsi anche sull’etimologia del termine, perché le parole non sono mai casuali. Alla base c’è caporale, che deriva da capo, a sua volta dal latino caput, testa. Già in latino caput significava anche guida. Quindi il caporale è letteralmente quello che sta alla testa di un gruppo. Il primo significato proviene dal lessico militare. Il caporale è il graduato che comanda una piccola squadra di soldati. Dal mondo militare la parola è passata al lavoro agricolo in modo naturale, perché anche qui c’è un uomo che forma e guida una “squadra”, quella dei braccianti, e decide chi lavora e a quali condizioni. Il suffisso -ato indica il sistema o l’istituzione legata a quella figura, come in padronato. Il caporalato diventa così il sistema dei caporali. Che poi è anche la definizione del vocabolario Treccani:

“forma illegale di reclutamento e organizzazione della manodopera, soprattutto agricola, attraverso intermediari detti caporali”.

Quali sono le origini del caporalato

Anche la dimensione storica del fenomeno è interessante. Infatti, il caporalato non nasce con l’arrivo dei lavoratori stranieri e con i flussi migratori più recenti. Anzi, è una pratica antica, legata ai movimenti di lavoratori nelle campagne italiane. Gli storici ne trovano le tracce già nell’età moderna e nell’Ottocento, nel Mezzogiorno come nel Ferrarese, e la considerano una delle forme in cui si è costruito il mercato del lavoro agricolo quando l’agricoltura si è trasformata in senso capitalistico. Per lungo tempo il fenomeno non è stato solo meridionale. Nelle risaie del Nord, per esempio, erano i caporali a reclutare e spostare le mondine che arrivavano da fuori, finché negli anni Cinquanta questa figura scompare da quelle zone. Nello stesso periodo il caporalato diventa sempre più meridionale e sempre più femminile. In Puglia la riforma fondiaria del 1950 divide le campagne in zone modernizzate, con colture intensive, e zone arretrate con molta disoccupazione. Dalle seconde partono ogni giorno braccianti, soprattutto donne, verso le prime, e a organizzare questi spostamenti sono lavoratori esperti che scelgono la manodopera per conto dei proprietari. Nel 1970 la legge vieta espressamente l’intermediazione nell’avviamento al lavoro agricolo, ma il fenomeno continua. In origine i caporali appartenevano allo stesso ambiente dei braccianti, e le relazioni di paese mettevano un freno agli abusi. Tra gli anni Settanta e Ottanta, però, il posto delle donne meridionali nelle grandi raccolte viene preso sempre più da lavoratori stranieri, arrivano caporali stranieri senza legami con le comunità locali, e il controllo si fa più duro, fino alla violenza. Negli anni Ottanta il fenomeno raggiunge la sua massima estensione. È anche il periodo in cui si consolida l’idea che sia un problema solo agricolo e solo del Sud, nato nelle campagne campane e pugliesi. Il 25 agosto 1989 a Villa Literno, nel Casertano, viene ucciso Jerry Masslo, bracciante sudafricano impegnato nella raccolta del pomodoro. La sua morte fa nascere un movimento antirazzista nazionale, che cresce sull’onda di altri episodi molto gravi. Nel gennaio 2010, a Rosarno, in Calabria, due lavoratori africani al ritorno dai campi vengono colpiti da un’arma da fuoco. Questo episodio genera una accesa ribellione da parte dei lavoratori stranieri e presto la popolazione locale inizia la “caccia al nero”. Il ministro dell’Interno dell’epoca, Roberto Maroni, schiera decine di forze dell’ordine e molti lavoratori sono costretti a scappare. Solo un anno e mezzo dopo, nel 2011,  va in scena lo sciopero dei braccianti stranieri della masseria Boncuri a Nardò, in Puglia. Da Masslo ai lavoratori della Masseria Boncuri, a poco a poco il caporalato inizia ad essere sempre più presente nel dibattito pubblico e inizia a farsi strada il bisogno che il codice penale introduca un reato specifico di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La legge del 2016, come vedremo, lo riscriverà estendendolo ai datori di lavoro. Nel frattempo, il fenomeno è tornato nelle risaie, laddove sembrava scomparso. Oggi lo sfruttamento è documentato nei vigneti delle Langhe, nei campi lombardi e nelle filiere venete e friulane, dove spesso passa attraverso cooperative e società che reclutano i braccianti al posto del caporale tradizionale. In Veneto sono state documentate retribuzioni fino al 40% inferiori a quelle previste dai contratti nazionali. Nel 2025 le regioni con il maggior numero di casi accertati dalle ispezioni contro il caporalato sono state Toscana, Lombardia e Veneto.

Del caporalato nel Nord Italia ci siamo occupati nel report “Gli ingredienti del caporalato”

Chi è il caporale?

Ora guardiamo più da vicino la figura del caporale, cioè l’intermediario che sta tra i braccianti e le aziende agricole. Cosa fa? In sostanza, recluta la manodopera fuori dai canali legali e ne controlla l’accesso al lavoro, guadagnando sullo sfruttamento di chi lavora. Nella sua forma tradizionale, in agricoltura, è una figura molto concreta. Ogni mattina, all’alba, forma le squadre negli insediamenti informali dove vivono i braccianti, decide chi lavora e chi no, e porta i lavoratori nei campi con mezzi propri, facendosi pagare anche il viaggio. Il suo potere nasce proprio da questa dipendenza: il lavoratore ha bisogno di lui per avere il lavoro, per arrivare al campo e spesso anche per tornare indietro, e per questo difficilmente può rifiutare condizioni dure o fermarsi quando fa troppo caldo. Ed è un potere che può diventare violenza, come dimostra l’episodio avvenuto nel giugno 2026 ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti sono stati uccisi dai loro caporali per aver chiesto la paga arretrata. Negli ultimi anni questa figura si è trasformata: al singolo intermediario si sono affiancate cooperative, società e partite Iva che reclutano i braccianti e li forniscono alle aziende dietro una facciata legale. È un caporale “dal colletto bianco”, meno visibile ma con la stessa funzione. Per la legge c’è poca differenza, perché è comunque qualificabile come caporale chiunque recluti manodopera da far lavorare presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando del bisogno dei lavoratori.

Qual è la legge contro il caporalato in Italia?

La legge contro il caporalato in Italia è la legge 29 ottobre 2016, n. 199, denominata “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. È in vigore dal 4 novembre 2016 ed è arrivata dopo anni di mobilitazione sindacale e della società civile, e dopo le morti nei campi di Paola Clemente e Abdullah Mohammed nell’estate del 2015. La legge interviene su due piani, quello della repressione e quello della prevenzione. 

Sul piano della repressione, riscrive l’articolo 603-bis del codice penale, dedicata all’“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. È qui che viene introdotta la novità più importante: oltre al caporale che recluta, diventa punibile anche il datore di lavoro che utilizza manodopera sfruttata, con o senza intermediario. Vengono poi previsti una serie di strumenti collegati:

  • uno sconto di pena da un terzo a due terzi per chi collabora con le indagini;
  • la confisca obbligatoria dei beni usati per il reato e dei profitti, anche per un valore equivalente;
  • l’arresto obbligatorio in flagranza quando lo sfruttamento avviene con violenza o minaccia;
  • la responsabilità diretta delle società, che possono essere sanzionate come enti;
  • l’accesso delle vittime al Fondo antitratta;
  • il controllo giudiziario dell’azienda, che permette di salvaguardare i posti di lavoro, dando facoltà al giudice di nominare un amministratore che affianca l’imprenditore, verifica il rispetto delle condizioni di lavoro e regolarizza i braccianti senza contratto.

Sul piano della prevenzione, invece, la legge rafforza la Rete del lavoro agricolo di qualità, che riunisce le aziende in regola, articolandola in sezioni territoriali con il compito di sperimentare forme trasparenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro e di organizzare il trasporto dei braccianti, anche tramite convenzioni con trasportatori autorizzati. Prevede inoltre un piano nazionale per l’accoglienza e la sistemazione logistica dei lavoratori stagionali.

Che cos'è il reato di caporalato?

Il reato di caporalato, come detto, è previsto dall’articolo 603-bis del codice penale, riscritto dalla legge 199 del 2016, e si chiama “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Le condotte punite sono due:

  • quella del caporale vero e proprio, che si occupa di reclutare manodopera per mandarla a lavorare presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • quella di chi utilizza, assume o impiega quella manodopera, anche senza passare da un intermediario, sottoponendola a condizioni di sfruttamento e approfittando del suo bisogno. 

Per stabilire quando c’è sfruttamento la norma indica alcuni segnali, specificando che anche il verificarsi di solo uno di questi fa scattare il reato. Si tratta di:

  • paghe ripetutamente e palesemente inferiori ai contratti collettivi o sproporzionate rispetto al lavoro svolto;
  • violazioni ripetute delle regole su orario, riposi, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie; 
  • violazioni delle norme su sicurezza e igiene; 
  • condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o alloggi degradanti. 

L’altro elemento determinante è lo “stato di bisogno” di chi subisce lo sfruttamento, che non vuol dire essere completamente senza scelta, ma trovarsi in una difficoltà grave, anche solo temporanea, che spinge ad accettare condizioni che altrimenti si rifiuterebbero. Non è automatico ma va dimostrato caso per caso, e il solo fatto di non avere un permesso di soggiorno in regola non basta. Quello che la legge protegge è la dignità della persona, per questo il reato esiste anche se la vittima è una sola. Il caporalato sta quindi a metà strada tra le irregolarità del lavoro, come il lavoro nero, e la riduzione in schiavitù, in cui la persona non ha più alcuna possibilità di scelta.

Ma è anche vero che il ruolo del caporale è paradossalmente necessario e colma i vuoti dei servizi pubblici del nostro paese: dal reclutamento della forza lavoro ai trasporti verso le campagne all’alloggio. I lavoratori stranieri si rivolgono al caporale perché spesso non sanno da chi altro andare per trovare lavoro e perché in alcuni casi, attraverso vie legali, non è facile trovare risposte. Stessa cosa per le aziende, che non riescono a reperire manodopera con i regolari canali di ingresso esistenti, come il Decreto Flussi. Una delle ragioni per cui nella lotta al caporalato, emerge la richiesta di un sistema di incontro di domanda e offerta di lavoro efficace; di trasporti verso le campagne che consentano ai lavoratori di muoversi in autonomia e di alloggi dignitosi che sostituiscono le baracche fatiscenti dei ghetti disseminati lungo la nostra penisola. 

Quali sono le sanzioni per il caporalato?

Le sanzioni previste dalla legge 199 del 2016 valgono sia per il caporale che recluta sia per il datore di lavoro che impiega manodopera sfruttata. La pena base è la reclusione da uno a sei anni, insieme a una multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato. Se lo sfruttamento avviene con violenza o minaccia, la reclusione sale da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per lavoratore. In questo caso l’arresto in flagranza è obbligatorio. Le pene aumentano da un terzo alla metà in tre situazioni: 

  • se i lavoratori reclutati sono più di tre;
  • se tra loro ci sono minori in età non lavorativa;
  • se sono stati esposti a situazioni di grave pericolo per il tipo di lavoro o per le condizioni in cui si svolge. 

Chi collabora può invece avere uno sconto da un terzo a due terzi, a patto che contribuisca a fermare l’attività criminale o aiuti concretamente polizia e magistratura a raccogliere prove decisive, individuare i complici o sequestrare i profitti. 

Alla condanna, anche se patteggiata, si aggiunge sempre la confisca obbligatoria di ciò che è servito a commettere il reato e di quanto ne è derivato in prezzo, prodotto o profitto. Se quei beni non si trovano, si confiscano altri beni del condannato per un valore equivalente, anche se intestati a prestanome, ed è prevista anche la confisca dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito. Le aziende rispondono anche come enti, cioè con una responsabilità propria della società, distinta da quella delle persone. Chi è condannato per caporalato non può infine iscriversi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, l’elenco delle imprese in regola.

Leggi di più sulla legge anticaporalato

Qual è la relazione tra caporalato e sfruttamento del lavoro?

In conclusione, una precisazione: caporalato e sfruttamento del lavoro non sono la stessa cosa, anche se nel linguaggio comune le due parole si usano spesso come sinonimi. Lo sfruttamento è il fenomeno più ampio, che si verifica ogni volta che un lavoratore viene pagato molto meno di quanto prevedono i contratti, fa orari senza riposi né ferie, lavora senza sicurezza o vive in alloggi degradanti, e chi lo impiega approfitta del fatto che non ha alternative. Il caporalato è uno dei modi in cui lo sfruttamento si organizza, quello in cui tra il lavoratore e l’azienda c’è un intermediario che recluta, trasporta e controlla la manodopera. In altre parole, il caporalato porta sempre allo sfruttamento, ma lo sfruttamento può esistere anche senza caporale. È questo il punto chiave della legge del 2016, che punisce due condotte distinte: l’intermediazione illecita, cioè il caporalato in senso stretto, e lo sfruttamento diretto da parte del datore di lavoro, anche quando non si è mai rivolto a un intermediario. La distinzione conta anche perché lo sfruttamento cambia forma, come nel caso del lavoro grigio, che prevede un contratto regolare e solo una parte delle giornate registrate. Nel 2025 le ispezioni in agricoltura hanno trovato violazioni per 8.851 lavoratori, ma solo 227 casi sono stati qualificati come caporalato ai sensi della legge penale. L’irregolarità è diffusa, il reato vero e proprio è molto più difficile da provare. C’è poi una considerazione da fare: il caporale è l’ultimo anello di una catena, che interessa tutta la filiera, lungo la quale i prezzi pagati agli agricoltori vengono compressi, il costo del lavoro diventa la voce più facile da tagliare, portando allo sfruttamento.

Scopri di più sul nostro impegno contro il caporalato


Fonti

lunedì 26 ottobre 2026

Il cibo è un diritto umano per tutti

 

  Garantire sistemi alimentari sani, giusti e sostenibili



 
I contenuti seguenti sono di esclusiva responsabilità degli organizzatori dell'iniziativa. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea.

Obiettivi

Almeno un quinto della popolazione europea non ha accesso a un'alimentazione adeguata. I sistemi alimentari industriali aggravano l'insicurezza alimentare, il cambiamento climatico, l'inquinamento, la perdita di biodiversità, lo sfruttamento del lavoro e la sofferenza degli animali. L'UE deve garantire il diritto al cibo in modo sistemico e promuovere sistemi alimentari sani, giusti, umani e sostenibili per le generazioni presenti e future. Per raggiungere questi obiettivi è necessario proporre o modificare atti giuridici dell'UE in questi settori:

• sistemi alimentari equi e governance democratica

• sostegno alle iniziative nazionali di protezione sociale

• riconoscere che i prodotti agricoli e alimentari non sono merci ordinarie

• sostegno all'agroecologia contadina e ai sistemi alimentari territoriali

• lotta alla concentrazione dei terreni agricoli

• sostegno ai sistemi di sementi contadini

• regolamentazione rigorosa degli OGM, compresi quelli ottenuti con nuove tecniche genomiche

• gestione sostenibile dell'acqua

• rafforzamento del benessere degli animali

• sostegno al consumo di frutta e verdura e regolamentazione dei prodotti alimentari ultra-lavorati

• approvvigionamento alimentare sostenibile

• etichettatura significativa degli alimenti

• stop agli sprechi alimentari

• rafforzamento del diritto al cibo nei paesi terzi.

 

Chiediamo all'UE di rendere il diritto al cibo una realtà e di integrarlo nel quadro giuridico dell'UE che ha un impatto sul diritto al cibo nell'UE e all'estero.

Pagina web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:

https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2025/000002_it

 

 

Firma questa iniziativa dei cittadini europei

Scadenza: 7-gen-2027

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giovedì 22 ottobre 2026

Nature-based Solutions (NbS) al centro dell'agenda civica

 La UNI EN 18140:2026 come norma ispiratrice 

per la creazione di nuovi paradigmi giuridici

diDavide Gianti, Luca Battisti, Mariella Pittari e Sabrina Bergamini

 


 Un’evoluzione normativa orientata al riconoscimento del valore autonomo della natura dovrebbe definire requisiti, prestazioni e criteri di progettazione riferiti a ecosistemi differenti, compresi quelli urbani, affinché tali ambienti possano accogliere e sostenere le forme di vita non umane (other-than-human) e favorirne la prosperità (Price & Chao, 2023). Tuttavia, è necessario riconoscere che una normazione eccessivamente orientata alla standardizzazione tecnica potrebbe al contempo accentuare il rischio di strumentalizzare la natura, subordinandola meramente alla soddisfazione di bisogni umani o al conseguimento di obiettivi socio-economici. In questa prospettiva, gli other-than-human, tra cui, ad esempio, le specie vegetali, rischierebbero di essere trattati come “oggetti viventi” (Exner & Schützenberger, 2018) o come mere componenti funzionali dell’infrastruttura, anziché come esseri viventi inseriti in relazioni ecologiche complesse.

Per questa ragione, prima ancora di definire nuove soluzioni tecnico-operative, occorre ripensare il quadro culturale e istituzionale di riferimento, adottando una prospettiva di Nature-based Thinking (Randrup et al., 2020). Tale prospettiva invita a considerare la natura non soltanto come strumento di risposta a problemi sociali, economici o ambientali, ma come componente co‑costitutiva dei processi decisionali, progettuali e gestionali. Ciò implicherebbe non solo – come già avviene – una gestione multilivello e una stretta cooperazione tra competenze amministrative e scientifiche, ma l’adozione di una prospettiva “multispecie”. In questa prospettiva, diventa necessario riconoscere che gli ecosistemi e le forme di vita non umane presentano esigenze, vulnerabilità e temporalità proprie, da considerare attraverso conoscenze ecologiche, indicatori di integrità, monitoraggi di lungo periodo e adeguate forme di rappresentanza o mediazione istituzionale. Si tratterebbe, dunque, di riconoscere e valorizzare, ove opportuno, l’agency degli altri esseri viventi. Un simile approccio permetterebbe, in definitiva, di compiere un passo oltre l’antropocentrismo, verso prospettive cosmo o biocentriche, capaci di rispondere anche alle sfide poste dagli altri esseri viventi operando su tempi e scale differenti.                         Il concetto di norma è comunemente associato al carattere della vincolatività. Non tutte le norme, tuttavia, producono obblighi giuridici: gli standard tecnici, di regola volontari, possono acquisire efficacia vincolante quando siano richiamati da disposizioni normative o recepiti in specifici rapporti giuridici. La loro natura volontaria non ne esclude la capacità di orientare comportamenti, pratiche e futuri sviluppi regolativi. In questa prospettiva si colloca la UNI EN 18140:2026, che introduce un quadro terminologico e classificatorio condiviso per le Nature-based Solutions (NbS).

Il principale riferimento normativo europeo è oggi il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che, pur senza istituire un regime giuridico autonomo delle NbS, ne richiama il ruolo nell’ambito degli interventi di ripristino degli ecosistemi e le collega al conseguimento di benefici ambientali, sociali ed economici, alla resilienza e alla tutela della biodiversità. Inoltre, il precedente Regolamento (UE) 2021/1119 già inseriva l’adattamento ai cambiamenti climatici nel quadro degli obiettivi vincolanti dell’Unione e ne valorizzava l’adattamento basato sugli ecosistemi. A tale quadro si aggiungano le Linee guida della Commissione europea del 2023 sulle strategie e sui piani di adattamento degli Stati membri, che distinguono fra la conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali, la gestione sostenibile degli ecosistemi già utilizzati e la creazione di ecosistemi nuovi o ibridi, quali tetti verdi e sistemi di drenaggio urbano sostenibili.

È in tale contesto che si inserisce la UNI EN 18140:2026, norma tecnica dedicata alla terminologia e alla classificazione delle NbS. Il suo principale contributo consiste nella definizione di un lessico condiviso e di un quadro comune per l’identificazione e la descrizione delle diverse soluzioni basate sulla natura. Ancora, la norma in commento si occupa di ordinare i concetti generali connessi alle NbS, le specifiche tipologie di soluzioni, i relativi processi e le pratiche di gestione, proponendo quattro criteri di classificazione: la sfida sociale affrontata, l’approccio di intervento, la scala spaziale e il coinvolgimento degli stakeholder. Detta classificazione consente di rapportare le diverse tipologie di NbS alle sfide cui si chiede loro di rispondere, quali, tra le altre, il rischio idrogeologico, le ondate di calore, la siccità, l’inquinamento e la perdita di biodiversità. Questa impostazione consente di considerare le NbS non soltanto come tecniche di riqualificazione urbana o di adattamento climatico, ma anche come strumenti per la conservazione, il ripristino e la rigenerazione degli ecosistemi.

Ora, sebbene l’adozione dello standard in commento costituisca indubbiamente un passo avanti nel riconoscimento alle NbS di tutte le funzioni che sarebbero, in potenza, capaci di svolgere, occorre tuttavia rammentarne la natura meramente volontaria. Il nomen iuris non deve infatti trarre in inganno: benché si discorra di «norme UNI», esse non assumono, per ciò solo, il carattere di norme giuridiche vincolanti. Si tratta, infatti, di standard tecnici generalmente volontari, che possono acquisire efficacia vincolante quando sono richiamati dalla legislazione applicabile oppure incorporati in atti o rapporti giuridici che ne impongano il rispetto. Ad oggi, in Italia, si deve escludere che le NbS costituiscano una categoria giuridica autonoma, così come la loro adozione non permette di riconoscere la natura quale soggetto di diritto. Le NbS possono dunque essere considerate una categoria tecnico-giuridica trasversale, attraverso la quale la tutela e il ripristino degli ecosistemi trovano applicazione nelle politiche climatiche, ambientali e territoriali. Tuttavia, è proprio questa collocazione ambivalente che potrebbe rendere le NbS terreno privilegiato di riflessione per il diritto contemporaneo. La questione centrale è dunque se il diritto contemporaneo continui a considerare la natura prevalentemente come un’infrastruttura produttrice di servizi oppure se, attraverso i principi di tutela della biodiversità, integrità ecosistemica, ripristino e non deterioramento, stia creando i presupposti per riconoscerne un valore e un interesse autonomi.



Approfondimenti

  • Bretzel, F. (2026, 30 marzo). La norma tecnica europea EN 18140: Nature-based Solutions (NbS) – Terminology and classification [Presentazione al convegno]. Le Nature-based Solutions fra norme tecniche, ricerca e buone pratiche, UNI e ICESP.
  • Commissione europea. (2023). Linee guida sulle strategie e sui piani di adattamento degli Stati membri (Comunicazione 2023/C 264/01). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 264, 1–31. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023XC0727(01)
  • Exner, A., & Schützenberger, I. (2018). Creative natures: Community gardening, social class and city development in Vienna. Geoforum, 92, 181–195. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.04.011
  • Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. (2024). Regolamento (UE) 2024/1991 del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj
  • Price, C., & Chao, S. (2023). Multispecies, more-than-human, nonhuman, other-than-human: Reimagining idioms of animacy in an age of planetary unmaking. Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 177–193. https://doi.org/10.31273/eirj.v10i2.1166
  • Randrup, T. B., Buijs, A. E., Konijnendijk, C. C., & Wild, T. (2020). Moving beyond the nature-based solutions discourse: Introducing nature-based thinking. Urban Ecosystems, 23, 919–926. https://doi.org/10.1007/s11252-020-00964-w
  • UNI – Ente Italiano di Normazione. (2026). Città, comunità e infrastrutture sostenibili – Soluzioni basate sulla natura (NbSs) – Terminologia e classificazione (UNI EN 18140:2026). https://store.uni.com/uni-en-18140-2026