mercoledì 4 novembre 2026

cosa c'è da festeggiare?

 

Non sempre un compleanno serve a festeggiare. In questo caso, trattandosi dei dieci anni della legge anticaporalato (L. 199/2016), che ha riscritto il reato di caporalato, proprio nulla.  

          Il caporalato è l’intermediazione illecita di manodopera a fini di sfruttamento: un intermediario, che può essere una persona o una società, recluta lavoratori in stato di bisogno e li fornisce alle aziende fuori dalle regole. È nato nelle campagne, dove resta più radicato, ma oggi riguarda anche logistica, edilizia, manifattura e servizi, al Sud come al Nord. In Italia è punito dall’articolo 603-bis del codice penale, riscritto dalla legge 199 del 2016, che colpisce sia il caporale sia il datore di lavoro, con pene fino a otto anni di reclusione.  

Negli ultimi anni, per fortuna, il dibattito pubblico intorno al caporalato e alla sua gravità è senza dubbio cresciuto. Sui media si parla spesso dei lavoratori sfruttati da caporali senza scrupoli e il tragico conteggio delle morti che possono essere ricondotte a questo fenomeno è aggiornato con triste regolarità. Studi, ricerche, analisi, report sul caporalato si moltiplicano, ad opera di numerosi e diversi attori. La politica si interroga sulle azioni necessarie per scardinare alla radice il proliferare di questo reato (perché tale è ormai da dieci anni). Eppure, è lecito chiedersi quanto di questo dissertare penetri effettivamente negli strati più profondi della società, contribuendo a costruire una coscienza collettiva sul caporalato e a dotarla degli anticorpi necessari per contrastarlo. Perché più dibattito non significa necessariamente più informazione. Ed anche il “volume” dell’informazione (nella duplice valenza di spazio occupato e di decibel prodotti) poco ci dice sulla sua ricezione. Sappiamo davvero tutti di più sul caporalato? Abbiamo reale contezza di come si insinua, subdolo, nella nostra vita? Di dove è presente? Di come è presente? Per noi di Terra! la lotta al caporalato è da sempre un elemento costitutivo, identitario, a cui abbiamo dedicato e dedichiamo tuttora molto lavoro, molte risorse, molte energie (qui puoi scaricare il nostro ultimo report, sulle connessioni tra caporalato e cambiamenti climatici). È una battaglia che conduciamo da una prospettiva di sistema, consapevoli che non è giusto ed equo addossare ai consumatori il compito di scardinare con le loro scelte di acquisto un meccanismo che esiste perché conviene a chi quella spesa la condizione attraverso una longa manus invisibile, cioè i “padroni” della filiera agroalimentare, come la Grande Distribuzione Organizzata. È quello che chiamiamo, appunto, approccio di filiera. Allo stesso tempo, crediamo che sia importante anche per i non addetti ai lavori, per i semplici cittadini, conoscere bene caratteristiche e confini del caporalato. Per questo, ci siamo presi la briga di setacciare la nostra esperienza e le ricerche online per intercettare le domande più diffuse sul caporalato, provando a rispondere in modo chiaro e comprensibile ma allo stesso tempo puntuale ed esaustivo. Ne è nato questo articolo, organizzato in 9 domande, partendo dalle basi. 

Che cos'è il caporalato?

Il caporalato è un sistema di sfruttamento del lavoro, diffuso soprattutto in agricoltura, mediante il quale qualcuno procura lavoratori a un’azienda senza averne titolo e li fa lavorare in nero e senza diritti, approfittando del fatto che non hanno alternative. Le figure coinvolte sono sempre tre. C’è chi lavora. C’è chi utilizza quel lavoro, cioè l’azienda. E in mezzo c’è il caporale, un intermediario non autorizzato che si prende una parte di quello che spetterebbe al lavoratore e permette all’azienda di pagare poco e senza rispettare le regole. Quell’intermediario può essere una persona, il caporale classico, ma anche una società (una cooperativa, una ditta di servizi, eccetera) che beneficia di un finto appalto, utile solo a fornire manodopera a basso costo. Come detto, la forma più nota di caporalato è quello agricolo, ma in realtà questa definizione vale per qualsiasi settore, comprese le fabbriche, i magazzini della logistica, i cantieri, i negozi, le consegne a domicilio. Nel 2024, le indagini giudiziarie hanno fatto emergere oltre 1200 casi di sfruttamento lavorativo: e più della metà non riguardavano l’agricoltura. Molti casi di sfruttamento si registrano infatti nel settore dell’industria e nell’edilizia, con un’incidenza forte del manifatturiero soprattutto nel centro Italia. Non sono esenti dal fenomeno neanche i servizi e in particolare il commercio, con commessi e addetti alle vendite spesso assunti con contratti regolari. Seguono il volantinaggio, gli autolavaggi, la vigilanza in centri commerciali e locali notturni. Una menzione a parte la merita poi la logistica, dove lo sfruttamento passa attraverso finti appalti di servizi: società filtro e cooperative “serbatoio” che si danno il cambio e nascondono quella che di fatto è una fornitura di manodopera. La Lombardia, e in particolare l’area di Milano, è il territorio con il maggior numero di inchieste in questo settore. Infine, anche il lavoro domestico è considerato a rischio e fortemente sottostimato, perché occultato dalle mura di casa lo sfruttamento fa più fatica a venire a galla. 

Che cos'è il caporalato in agricoltura?

L’agricoltura rimane però il terreno in cui il fenomeno è nato e dove resta più radicato, perché è un settore con caratteristiche che gli offrono spazio. Il lavoro agricolo, infatti, si concentra in picchi stagionali brevi e intensi, e i prodotti sono deperibili. Servono quindi molte braccia in poco tempo e i canali ordinari di collocamento faticano a fornirle. In questa falla si inserisce il caporale, che mette insieme le squadre e le porta dove servono. Non a caso, le filiere più esposte sono quelle con molta raccolta manuale: ortofrutta, agrumi, angurie, uva, olive. La paga è spesso a cottimo, a cassone o a quintale -forme vietate dai contratti- e spinge a lavorare più in fretta e più a lungo, anche nelle ore più calde (e qui si apre tutto il capitolo del rapporto tra caporalato e cambiamenti climatici). Accanto al lavoro completamente in nero, poi, è molto diffuso il lavoro grigio: il bracciante stagionale ha un contratto a tempo determinato in cui le giornate lavorate vengono registrate il mese dopo, e questo permette di dichiararne meno di quelle reali, pagare il resto in nero e lasciare che il lavoratore integri il reddito con la disoccupazione agricola. Sulla carta il rapporto sembra regolare, nei fatti non lo è. A subirlo sono in larga parte lavoratori stranieri, che nel 2025 erano il 45,5% delle nuove assunzioni in agricoltura. Le dimensioni del fenomeno si leggono in pochi numeri: secondo l’Istat il tasso di irregolarità del lavoro agricolo è del 17,6%, e nel 2025 quasi due ispezioni su tre nelle aziende agricole hanno trovato irregolarità. 

Cosa significa la parola caporalato?

Per comprendere a fondo il fenomeno del caporalato, è interessante interrogarsi anche sull’etimologia del termine, perché le parole non sono mai casuali. Alla base c’è caporale, che deriva da capo, a sua volta dal latino caput, testa. Già in latino caput significava anche guida. Quindi il caporale è letteralmente quello che sta alla testa di un gruppo. Il primo significato proviene dal lessico militare. Il caporale è il graduato che comanda una piccola squadra di soldati. Dal mondo militare la parola è passata al lavoro agricolo in modo naturale, perché anche qui c’è un uomo che forma e guida una “squadra”, quella dei braccianti, e decide chi lavora e a quali condizioni. Il suffisso -ato indica il sistema o l’istituzione legata a quella figura, come in padronato. Il caporalato diventa così il sistema dei caporali. Che poi è anche la definizione del vocabolario Treccani:

“forma illegale di reclutamento e organizzazione della manodopera, soprattutto agricola, attraverso intermediari detti caporali”.

Quali sono le origini del caporalato

Anche la dimensione storica del fenomeno è interessante. Infatti, il caporalato non nasce con l’arrivo dei lavoratori stranieri e con i flussi migratori più recenti. Anzi, è una pratica antica, legata ai movimenti di lavoratori nelle campagne italiane. Gli storici ne trovano le tracce già nell’età moderna e nell’Ottocento, nel Mezzogiorno come nel Ferrarese, e la considerano una delle forme in cui si è costruito il mercato del lavoro agricolo quando l’agricoltura si è trasformata in senso capitalistico. Per lungo tempo il fenomeno non è stato solo meridionale. Nelle risaie del Nord, per esempio, erano i caporali a reclutare e spostare le mondine che arrivavano da fuori, finché negli anni Cinquanta questa figura scompare da quelle zone. Nello stesso periodo il caporalato diventa sempre più meridionale e sempre più femminile. In Puglia la riforma fondiaria del 1950 divide le campagne in zone modernizzate, con colture intensive, e zone arretrate con molta disoccupazione. Dalle seconde partono ogni giorno braccianti, soprattutto donne, verso le prime, e a organizzare questi spostamenti sono lavoratori esperti che scelgono la manodopera per conto dei proprietari. Nel 1970 la legge vieta espressamente l’intermediazione nell’avviamento al lavoro agricolo, ma il fenomeno continua. In origine i caporali appartenevano allo stesso ambiente dei braccianti, e le relazioni di paese mettevano un freno agli abusi. Tra gli anni Settanta e Ottanta, però, il posto delle donne meridionali nelle grandi raccolte viene preso sempre più da lavoratori stranieri, arrivano caporali stranieri senza legami con le comunità locali, e il controllo si fa più duro, fino alla violenza. Negli anni Ottanta il fenomeno raggiunge la sua massima estensione. È anche il periodo in cui si consolida l’idea che sia un problema solo agricolo e solo del Sud, nato nelle campagne campane e pugliesi. Il 25 agosto 1989 a Villa Literno, nel Casertano, viene ucciso Jerry Masslo, bracciante sudafricano impegnato nella raccolta del pomodoro. La sua morte fa nascere un movimento antirazzista nazionale, che cresce sull’onda di altri episodi molto gravi. Nel gennaio 2010, a Rosarno, in Calabria, due lavoratori africani al ritorno dai campi vengono colpiti da un’arma da fuoco. Questo episodio genera una accesa ribellione da parte dei lavoratori stranieri e presto la popolazione locale inizia la “caccia al nero”. Il ministro dell’Interno dell’epoca, Roberto Maroni, schiera decine di forze dell’ordine e molti lavoratori sono costretti a scappare. Solo un anno e mezzo dopo, nel 2011,  va in scena lo sciopero dei braccianti stranieri della masseria Boncuri a Nardò, in Puglia. Da Masslo ai lavoratori della Masseria Boncuri, a poco a poco il caporalato inizia ad essere sempre più presente nel dibattito pubblico e inizia a farsi strada il bisogno che il codice penale introduca un reato specifico di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La legge del 2016, come vedremo, lo riscriverà estendendolo ai datori di lavoro. Nel frattempo, il fenomeno è tornato nelle risaie, laddove sembrava scomparso. Oggi lo sfruttamento è documentato nei vigneti delle Langhe, nei campi lombardi e nelle filiere venete e friulane, dove spesso passa attraverso cooperative e società che reclutano i braccianti al posto del caporale tradizionale. In Veneto sono state documentate retribuzioni fino al 40% inferiori a quelle previste dai contratti nazionali. Nel 2025 le regioni con il maggior numero di casi accertati dalle ispezioni contro il caporalato sono state Toscana, Lombardia e Veneto.

Del caporalato nel Nord Italia ci siamo occupati nel report “Gli ingredienti del caporalato”

Chi è il caporale?

Ora guardiamo più da vicino la figura del caporale, cioè l’intermediario che sta tra i braccianti e le aziende agricole. Cosa fa? In sostanza, recluta la manodopera fuori dai canali legali e ne controlla l’accesso al lavoro, guadagnando sullo sfruttamento di chi lavora. Nella sua forma tradizionale, in agricoltura, è una figura molto concreta. Ogni mattina, all’alba, forma le squadre negli insediamenti informali dove vivono i braccianti, decide chi lavora e chi no, e porta i lavoratori nei campi con mezzi propri, facendosi pagare anche il viaggio. Il suo potere nasce proprio da questa dipendenza: il lavoratore ha bisogno di lui per avere il lavoro, per arrivare al campo e spesso anche per tornare indietro, e per questo difficilmente può rifiutare condizioni dure o fermarsi quando fa troppo caldo. Ed è un potere che può diventare violenza, come dimostra l’episodio avvenuto nel giugno 2026 ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti sono stati uccisi dai loro caporali per aver chiesto la paga arretrata. Negli ultimi anni questa figura si è trasformata: al singolo intermediario si sono affiancate cooperative, società e partite Iva che reclutano i braccianti e li forniscono alle aziende dietro una facciata legale. È un caporale “dal colletto bianco”, meno visibile ma con la stessa funzione. Per la legge c’è poca differenza, perché è comunque qualificabile come caporale chiunque recluti manodopera da far lavorare presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando del bisogno dei lavoratori.

Qual è la legge contro il caporalato in Italia?

La legge contro il caporalato in Italia è la legge 29 ottobre 2016, n. 199, denominata “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. È in vigore dal 4 novembre 2016 ed è arrivata dopo anni di mobilitazione sindacale e della società civile, e dopo le morti nei campi di Paola Clemente e Abdullah Mohammed nell’estate del 2015. La legge interviene su due piani, quello della repressione e quello della prevenzione. 

Sul piano della repressione, riscrive l’articolo 603-bis del codice penale, dedicata all’“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. È qui che viene introdotta la novità più importante: oltre al caporale che recluta, diventa punibile anche il datore di lavoro che utilizza manodopera sfruttata, con o senza intermediario. Vengono poi previsti una serie di strumenti collegati:

  • uno sconto di pena da un terzo a due terzi per chi collabora con le indagini;
  • la confisca obbligatoria dei beni usati per il reato e dei profitti, anche per un valore equivalente;
  • l’arresto obbligatorio in flagranza quando lo sfruttamento avviene con violenza o minaccia;
  • la responsabilità diretta delle società, che possono essere sanzionate come enti;
  • l’accesso delle vittime al Fondo antitratta;
  • il controllo giudiziario dell’azienda, che permette di salvaguardare i posti di lavoro, dando facoltà al giudice di nominare un amministratore che affianca l’imprenditore, verifica il rispetto delle condizioni di lavoro e regolarizza i braccianti senza contratto.

Sul piano della prevenzione, invece, la legge rafforza la Rete del lavoro agricolo di qualità, che riunisce le aziende in regola, articolandola in sezioni territoriali con il compito di sperimentare forme trasparenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro e di organizzare il trasporto dei braccianti, anche tramite convenzioni con trasportatori autorizzati. Prevede inoltre un piano nazionale per l’accoglienza e la sistemazione logistica dei lavoratori stagionali.

Che cos'è il reato di caporalato?

Il reato di caporalato, come detto, è previsto dall’articolo 603-bis del codice penale, riscritto dalla legge 199 del 2016, e si chiama “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Le condotte punite sono due:

  • quella del caporale vero e proprio, che si occupa di reclutare manodopera per mandarla a lavorare presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • quella di chi utilizza, assume o impiega quella manodopera, anche senza passare da un intermediario, sottoponendola a condizioni di sfruttamento e approfittando del suo bisogno. 

Per stabilire quando c’è sfruttamento la norma indica alcuni segnali, specificando che anche il verificarsi di solo uno di questi fa scattare il reato. Si tratta di:

  • paghe ripetutamente e palesemente inferiori ai contratti collettivi o sproporzionate rispetto al lavoro svolto;
  • violazioni ripetute delle regole su orario, riposi, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie; 
  • violazioni delle norme su sicurezza e igiene; 
  • condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o alloggi degradanti. 

L’altro elemento determinante è lo “stato di bisogno” di chi subisce lo sfruttamento, che non vuol dire essere completamente senza scelta, ma trovarsi in una difficoltà grave, anche solo temporanea, che spinge ad accettare condizioni che altrimenti si rifiuterebbero. Non è automatico ma va dimostrato caso per caso, e il solo fatto di non avere un permesso di soggiorno in regola non basta. Quello che la legge protegge è la dignità della persona, per questo il reato esiste anche se la vittima è una sola. Il caporalato sta quindi a metà strada tra le irregolarità del lavoro, come il lavoro nero, e la riduzione in schiavitù, in cui la persona non ha più alcuna possibilità di scelta.

Ma è anche vero che il ruolo del caporale è paradossalmente necessario e colma i vuoti dei servizi pubblici del nostro paese: dal reclutamento della forza lavoro ai trasporti verso le campagne all’alloggio. I lavoratori stranieri si rivolgono al caporale perché spesso non sanno da chi altro andare per trovare lavoro e perché in alcuni casi, attraverso vie legali, non è facile trovare risposte. Stessa cosa per le aziende, che non riescono a reperire manodopera con i regolari canali di ingresso esistenti, come il Decreto Flussi. Una delle ragioni per cui nella lotta al caporalato, emerge la richiesta di un sistema di incontro di domanda e offerta di lavoro efficace; di trasporti verso le campagne che consentano ai lavoratori di muoversi in autonomia e di alloggi dignitosi che sostituiscono le baracche fatiscenti dei ghetti disseminati lungo la nostra penisola. 

Quali sono le sanzioni per il caporalato?

Le sanzioni previste dalla legge 199 del 2016 valgono sia per il caporale che recluta sia per il datore di lavoro che impiega manodopera sfruttata. La pena base è la reclusione da uno a sei anni, insieme a una multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato. Se lo sfruttamento avviene con violenza o minaccia, la reclusione sale da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per lavoratore. In questo caso l’arresto in flagranza è obbligatorio. Le pene aumentano da un terzo alla metà in tre situazioni: 

  • se i lavoratori reclutati sono più di tre;
  • se tra loro ci sono minori in età non lavorativa;
  • se sono stati esposti a situazioni di grave pericolo per il tipo di lavoro o per le condizioni in cui si svolge. 

Chi collabora può invece avere uno sconto da un terzo a due terzi, a patto che contribuisca a fermare l’attività criminale o aiuti concretamente polizia e magistratura a raccogliere prove decisive, individuare i complici o sequestrare i profitti. 

Alla condanna, anche se patteggiata, si aggiunge sempre la confisca obbligatoria di ciò che è servito a commettere il reato e di quanto ne è derivato in prezzo, prodotto o profitto. Se quei beni non si trovano, si confiscano altri beni del condannato per un valore equivalente, anche se intestati a prestanome, ed è prevista anche la confisca dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito. Le aziende rispondono anche come enti, cioè con una responsabilità propria della società, distinta da quella delle persone. Chi è condannato per caporalato non può infine iscriversi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, l’elenco delle imprese in regola.

Leggi di più sulla legge anticaporalato

Qual è la relazione tra caporalato e sfruttamento del lavoro?

In conclusione, una precisazione: caporalato e sfruttamento del lavoro non sono la stessa cosa, anche se nel linguaggio comune le due parole si usano spesso come sinonimi. Lo sfruttamento è il fenomeno più ampio, che si verifica ogni volta che un lavoratore viene pagato molto meno di quanto prevedono i contratti, fa orari senza riposi né ferie, lavora senza sicurezza o vive in alloggi degradanti, e chi lo impiega approfitta del fatto che non ha alternative. Il caporalato è uno dei modi in cui lo sfruttamento si organizza, quello in cui tra il lavoratore e l’azienda c’è un intermediario che recluta, trasporta e controlla la manodopera. In altre parole, il caporalato porta sempre allo sfruttamento, ma lo sfruttamento può esistere anche senza caporale. È questo il punto chiave della legge del 2016, che punisce due condotte distinte: l’intermediazione illecita, cioè il caporalato in senso stretto, e lo sfruttamento diretto da parte del datore di lavoro, anche quando non si è mai rivolto a un intermediario. La distinzione conta anche perché lo sfruttamento cambia forma, come nel caso del lavoro grigio, che prevede un contratto regolare e solo una parte delle giornate registrate. Nel 2025 le ispezioni in agricoltura hanno trovato violazioni per 8.851 lavoratori, ma solo 227 casi sono stati qualificati come caporalato ai sensi della legge penale. L’irregolarità è diffusa, il reato vero e proprio è molto più difficile da provare. C’è poi una considerazione da fare: il caporale è l’ultimo anello di una catena, che interessa tutta la filiera, lungo la quale i prezzi pagati agli agricoltori vengono compressi, il costo del lavoro diventa la voce più facile da tagliare, portando allo sfruttamento.

Scopri di più sul nostro impegno contro il caporalato


Fonti

lunedì 26 ottobre 2026

Il cibo è un diritto umano per tutti

 

  Garantire sistemi alimentari sani, giusti e sostenibili



 
I contenuti seguenti sono di esclusiva responsabilità degli organizzatori dell'iniziativa. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea.

Obiettivi

Almeno un quinto della popolazione europea non ha accesso a un'alimentazione adeguata. I sistemi alimentari industriali aggravano l'insicurezza alimentare, il cambiamento climatico, l'inquinamento, la perdita di biodiversità, lo sfruttamento del lavoro e la sofferenza degli animali. L'UE deve garantire il diritto al cibo in modo sistemico e promuovere sistemi alimentari sani, giusti, umani e sostenibili per le generazioni presenti e future. Per raggiungere questi obiettivi è necessario proporre o modificare atti giuridici dell'UE in questi settori:

• sistemi alimentari equi e governance democratica

• sostegno alle iniziative nazionali di protezione sociale

• riconoscere che i prodotti agricoli e alimentari non sono merci ordinarie

• sostegno all'agroecologia contadina e ai sistemi alimentari territoriali

• lotta alla concentrazione dei terreni agricoli

• sostegno ai sistemi di sementi contadini

• regolamentazione rigorosa degli OGM, compresi quelli ottenuti con nuove tecniche genomiche

• gestione sostenibile dell'acqua

• rafforzamento del benessere degli animali

• sostegno al consumo di frutta e verdura e regolamentazione dei prodotti alimentari ultra-lavorati

• approvvigionamento alimentare sostenibile

• etichettatura significativa degli alimenti

• stop agli sprechi alimentari

• rafforzamento del diritto al cibo nei paesi terzi.

 

Chiediamo all'UE di rendere il diritto al cibo una realtà e di integrarlo nel quadro giuridico dell'UE che ha un impatto sul diritto al cibo nell'UE e all'estero.

Pagina web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:

https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2025/000002_it

 

 

Firma questa iniziativa dei cittadini europei

Scadenza: 7-gen-2027

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Per firmare, devi fornire una serie di dati personali richiesti dalle autorità del tuo paese a fini di verifica. Sono state predisposte misure specifiche per garantire la protezione dei dati personali. Vedi l'informativa sulla privacy.

giovedì 22 ottobre 2026

Nature-based Solutions (NbS) al centro dell'agenda civica

 La UNI EN 18140:2026 come norma ispiratrice 

per la creazione di nuovi paradigmi giuridici

diDavide Gianti, Luca Battisti, Mariella Pittari e Sabrina Bergamini

 


 Un’evoluzione normativa orientata al riconoscimento del valore autonomo della natura dovrebbe definire requisiti, prestazioni e criteri di progettazione riferiti a ecosistemi differenti, compresi quelli urbani, affinché tali ambienti possano accogliere e sostenere le forme di vita non umane (other-than-human) e favorirne la prosperità (Price & Chao, 2023). Tuttavia, è necessario riconoscere che una normazione eccessivamente orientata alla standardizzazione tecnica potrebbe al contempo accentuare il rischio di strumentalizzare la natura, subordinandola meramente alla soddisfazione di bisogni umani o al conseguimento di obiettivi socio-economici. In questa prospettiva, gli other-than-human, tra cui, ad esempio, le specie vegetali, rischierebbero di essere trattati come “oggetti viventi” (Exner & Schützenberger, 2018) o come mere componenti funzionali dell’infrastruttura, anziché come esseri viventi inseriti in relazioni ecologiche complesse.

Per questa ragione, prima ancora di definire nuove soluzioni tecnico-operative, occorre ripensare il quadro culturale e istituzionale di riferimento, adottando una prospettiva di Nature-based Thinking (Randrup et al., 2020). Tale prospettiva invita a considerare la natura non soltanto come strumento di risposta a problemi sociali, economici o ambientali, ma come componente co‑costitutiva dei processi decisionali, progettuali e gestionali. Ciò implicherebbe non solo – come già avviene – una gestione multilivello e una stretta cooperazione tra competenze amministrative e scientifiche, ma l’adozione di una prospettiva “multispecie”. In questa prospettiva, diventa necessario riconoscere che gli ecosistemi e le forme di vita non umane presentano esigenze, vulnerabilità e temporalità proprie, da considerare attraverso conoscenze ecologiche, indicatori di integrità, monitoraggi di lungo periodo e adeguate forme di rappresentanza o mediazione istituzionale. Si tratterebbe, dunque, di riconoscere e valorizzare, ove opportuno, l’agency degli altri esseri viventi. Un simile approccio permetterebbe, in definitiva, di compiere un passo oltre l’antropocentrismo, verso prospettive cosmo o biocentriche, capaci di rispondere anche alle sfide poste dagli altri esseri viventi operando su tempi e scale differenti.                         Il concetto di norma è comunemente associato al carattere della vincolatività. Non tutte le norme, tuttavia, producono obblighi giuridici: gli standard tecnici, di regola volontari, possono acquisire efficacia vincolante quando siano richiamati da disposizioni normative o recepiti in specifici rapporti giuridici. La loro natura volontaria non ne esclude la capacità di orientare comportamenti, pratiche e futuri sviluppi regolativi. In questa prospettiva si colloca la UNI EN 18140:2026, che introduce un quadro terminologico e classificatorio condiviso per le Nature-based Solutions (NbS).

Il principale riferimento normativo europeo è oggi il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che, pur senza istituire un regime giuridico autonomo delle NbS, ne richiama il ruolo nell’ambito degli interventi di ripristino degli ecosistemi e le collega al conseguimento di benefici ambientali, sociali ed economici, alla resilienza e alla tutela della biodiversità. Inoltre, il precedente Regolamento (UE) 2021/1119 già inseriva l’adattamento ai cambiamenti climatici nel quadro degli obiettivi vincolanti dell’Unione e ne valorizzava l’adattamento basato sugli ecosistemi. A tale quadro si aggiungano le Linee guida della Commissione europea del 2023 sulle strategie e sui piani di adattamento degli Stati membri, che distinguono fra la conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali, la gestione sostenibile degli ecosistemi già utilizzati e la creazione di ecosistemi nuovi o ibridi, quali tetti verdi e sistemi di drenaggio urbano sostenibili.

È in tale contesto che si inserisce la UNI EN 18140:2026, norma tecnica dedicata alla terminologia e alla classificazione delle NbS. Il suo principale contributo consiste nella definizione di un lessico condiviso e di un quadro comune per l’identificazione e la descrizione delle diverse soluzioni basate sulla natura. Ancora, la norma in commento si occupa di ordinare i concetti generali connessi alle NbS, le specifiche tipologie di soluzioni, i relativi processi e le pratiche di gestione, proponendo quattro criteri di classificazione: la sfida sociale affrontata, l’approccio di intervento, la scala spaziale e il coinvolgimento degli stakeholder. Detta classificazione consente di rapportare le diverse tipologie di NbS alle sfide cui si chiede loro di rispondere, quali, tra le altre, il rischio idrogeologico, le ondate di calore, la siccità, l’inquinamento e la perdita di biodiversità. Questa impostazione consente di considerare le NbS non soltanto come tecniche di riqualificazione urbana o di adattamento climatico, ma anche come strumenti per la conservazione, il ripristino e la rigenerazione degli ecosistemi.

Ora, sebbene l’adozione dello standard in commento costituisca indubbiamente un passo avanti nel riconoscimento alle NbS di tutte le funzioni che sarebbero, in potenza, capaci di svolgere, occorre tuttavia rammentarne la natura meramente volontaria. Il nomen iuris non deve infatti trarre in inganno: benché si discorra di «norme UNI», esse non assumono, per ciò solo, il carattere di norme giuridiche vincolanti. Si tratta, infatti, di standard tecnici generalmente volontari, che possono acquisire efficacia vincolante quando sono richiamati dalla legislazione applicabile oppure incorporati in atti o rapporti giuridici che ne impongano il rispetto. Ad oggi, in Italia, si deve escludere che le NbS costituiscano una categoria giuridica autonoma, così come la loro adozione non permette di riconoscere la natura quale soggetto di diritto. Le NbS possono dunque essere considerate una categoria tecnico-giuridica trasversale, attraverso la quale la tutela e il ripristino degli ecosistemi trovano applicazione nelle politiche climatiche, ambientali e territoriali. Tuttavia, è proprio questa collocazione ambivalente che potrebbe rendere le NbS terreno privilegiato di riflessione per il diritto contemporaneo. La questione centrale è dunque se il diritto contemporaneo continui a considerare la natura prevalentemente come un’infrastruttura produttrice di servizi oppure se, attraverso i principi di tutela della biodiversità, integrità ecosistemica, ripristino e non deterioramento, stia creando i presupposti per riconoscerne un valore e un interesse autonomi.



Approfondimenti

  • Bretzel, F. (2026, 30 marzo). La norma tecnica europea EN 18140: Nature-based Solutions (NbS) – Terminology and classification [Presentazione al convegno]. Le Nature-based Solutions fra norme tecniche, ricerca e buone pratiche, UNI e ICESP.
  • Commissione europea. (2023). Linee guida sulle strategie e sui piani di adattamento degli Stati membri (Comunicazione 2023/C 264/01). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 264, 1–31. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023XC0727(01)
  • Exner, A., & Schützenberger, I. (2018). Creative natures: Community gardening, social class and city development in Vienna. Geoforum, 92, 181–195. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.04.011
  • Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea. (2024). Regolamento (UE) 2024/1991 del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj
  • Price, C., & Chao, S. (2023). Multispecies, more-than-human, nonhuman, other-than-human: Reimagining idioms of animacy in an age of planetary unmaking. Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 177–193. https://doi.org/10.31273/eirj.v10i2.1166
  • Randrup, T. B., Buijs, A. E., Konijnendijk, C. C., & Wild, T. (2020). Moving beyond the nature-based solutions discourse: Introducing nature-based thinking. Urban Ecosystems, 23, 919–926. https://doi.org/10.1007/s11252-020-00964-w
  • UNI – Ente Italiano di Normazione. (2026). Città, comunità e infrastrutture sostenibili – Soluzioni basate sulla natura (NbSs) – Terminologia e classificazione (UNI EN 18140:2026). https://store.uni.com/uni-en-18140-2026

mercoledì 21 ottobre 2026

La crisi dell’agricoltura: oltre la protesta, oltre la spesa del PSR

 riceviamo e pubblichiamo


Grano, vino, olio, ortofrutta e zootecnia: la crisi dei redditi agricoli, le contraddizioni del modello produttivo e l’equivoco che confonde la capacità di spendere risorse pubbliche con la capacità di generare valore.

La crisi dell’agricoltura non può essere raccontata soltanto attraverso le proteste degli agricoltori, il costo del gasolio, l’aumento dei fertilizzanti o la concorrenza delle importazioni. Questi sono elementi reali, ma non esauriscono il problema. Occorre interrogarsi su una questione più profonda: perché, nonostante decenni di politiche agricole, finanziamenti europei, programmi di sviluppo rurale e investimenti tecnologici, una parte significativa delle imprese agricole continua a dichiarare redditi insufficienti, difficoltà di mercato e prospettive incerte?

E soprattutto: perché il completamento della spesa del Programma di sviluppo rurale (PSR) viene talvolta presentato come una prova di efficienza del sistema, mentre le difficoltà economiche delle aziende agricole continuano a riproporsi?

La risposta richiede di distinguere tre dimensioni troppo spesso sovrapposte: la capacità amministrativa di utilizzare i fondi, la capacità imprenditoriale di produrre reddito e la capacità di un territorio di trattenere localmente il valore generato dall’agricoltura.

Sono tre risultati diversi. E non necessariamente procedono nella stessa direzione.

1. Le contraddizioni della crisi: cosa dicono i numeri?

La prima cautela è metodologica: non esiste una crisi identica per tutti i comparti, né tutte le aziende agricole si trovano nella medesima condizione economica. Esistono, tuttavia, squilibri strutturali che possono compromettere la redditività anche quando la produzione cresce.

I dati ISTAT relativi al 2025, pubblicati nel 2026, aiutano a comprendere questa distinzione. La produzione agricola italiana ha registrato una lieve crescita in termini reali, ma il valore aggiunto è rimasto sostanzialmente stabile, mentre l’occupazione è diminuita. I consumi intermedi hanno superato i 32 miliardi di euro, pari al 42,7% del valore della produzione.

Il punto centrale è proprio questo: produrre di più non significa necessariamente guadagnare di più.

2. Le cinque crisi dell’agricoltura

Italmopa, raccolto di grano duro giù del 10% ma qualità adeguata - Terra e Vita

Il grano: produrre una materia prima senza governarne il prezzo

Il cerealicoltore è esposto alla volatilità dei mercati internazionali, al costo dei mezzi tecnici, alla siccità e alla disponibilità idrica. Il prezzo di vendita può non compensare adeguatamente il costo complessivo di produzione, soprattutto nelle aziende con rese basse.

Il problema strutturale è che molti produttori vendono una materia prima indifferenziata, mentre la trasformazione, la commercializzazione e una parte rilevante del valore economico si realizzano altrove. La qualità del grano duro italiano, da sola, non garantisce al produttore una remunerazione proporzionata.

Cantine Adanti: il viaggio del Rosso di Montefalco dalla vigna alla tavola. | GALA Supermercati

Il vino: qualità elevata, mercato difficile

Il comparto vitivinicolo deve affrontare cambiamenti nei consumi, tensioni commerciali, costi di produzione e giacenze che possono comprimere i prezzi. Le difficoltà non colpiscono allo stesso modo vini sfusi, vini comuni, produzioni di qualità, cooperative e aziende dotate di marchi propri.

Un territorio può vantare vigneti eccellenti e una lunga tradizione enologica senza che tutti i viticoltori riescano a ottenere un reddito adeguato. La crisi emerge soprattutto quando la capacità produttiva non è accompagnata da una strategia commerciale e da un equilibrio fra offerta e domanda.

In Oliveto Citra, a Family Mill Advances Research, Sustainability and Quality - Olive Oil Times

L’olio: l’eccellenza non protegge automaticamente il reddito

L’olivicoltura risente dell'alternanza produttiva, della disponibilità idrica, dei costi di raccolta e delle oscillazioni dei prezzi. Il settore comprende realtà molto diverse: oliveti tradizionali, impianti intensivi, piccoli produttori, frantoi e imprese integrate.

La differenza economica dipende anche dalla capacità di trasformare, conservare, confezionare e vendere direttamente. Quando il produttore cede olive o olio sfuso senza riuscire a valorizzarne origine e qualità, una parte del valore potenziale viene lasciata agli altri anelli della filiera.

Oranges, tangerines and tomatoes in crates

L’ortofrutta: deperibilità e debolezza contrattuale

Frutta e ortaggi devono essere raccolti, selezionati, refrigerati, trasportati e venduti in tempi stretti. Un eccesso di offerta, una contestazione qualitativa o un ritardo logistico possono ridurre rapidamente il valore commerciale del prodotto.

Qui il potere contrattuale è decisivo. Un produttore isolato, privo di strutture di conservazione e aggregazione, si trova spesso in una posizione diversa rispetto a chi controlla logistica, distribuzione e accesso al consumatore. Il calo dei prezzi degli ortaggi registrato nel 2025, a fronte di volumi pressoché stabili, è un esempio concreto della distanza possibile fra produzione e remunerazione.


Dairy farm cows indoor in the shed

La zootecnia: investimenti elevati e costi permanenti

Gli allevamenti sostengono spese continue per mangimi, energia, lavoro, assistenza veterinaria, gestione dei reflui e benessere animale. Non possono sospendere facilmente l’attività quando i prezzi peggiorano: gli animali devono essere alimentati e curati ogni giorno.

La redditività dipende dal rapporto fra costi e prezzo riconosciuto per latte e carne, dalla dimensione aziendale, dall'efficienza produttiva e dalla posizione nella filiera. I dati ISTAT mostrano che nel 2025 il valore della produzione zootecnica ha superato i 25 miliardi di euro, con una crescita del 9,9%. Ma un aumento del valore aggregato non dimostra, da solo, che tutti gli allevatori abbiano aumentato i propri margini.


Il quadro è quindi articolato: settori che crescono in valore possono convivere con imprese in difficoltà, mentre una buona annata produttiva può tradursi in prezzi meno favorevoli. La Commissione europea, nelle prospettive estive del 2026, continua a segnalare la pressione dei costi degli input sui margini dei produttori e l'incertezza legata a clima, energia, fertilizzanti e tensioni commerciali.

3. Il grande equivoco: spendere tutte le risorse del PSR significa essere efficienti?

Questa è probabilmente la questione più importante dal punto di vista delle politiche pubbliche.

In Sicilia, il 15 giugno 2026 la Regione ha comunicato di essere quarta in Italia per capacità di spesa nell'ambito della PAC 2023-2027, sulla base dei dati AGEA al 31 maggio. Nello stesso comunicato ha indicato oltre 450 milioni di euro spesi, pari al 31,86% delle risorse disponibili, quantificate in oltre 1,4 miliardi di euro.

È un risultato amministrativo da valutare sulla base delle regole e degli obiettivi finanziari del programma. Ma da solo non permette di concludere che l'agricoltura siciliana sia diventata più redditizia, competitiva o resiliente.

La distinzione è fondamentale.

Primo livello

Efficienza amministrativa

Le risorse vengono impegnate, rendicontate e pagate nel rispetto delle regole e delle scadenze previste?

Secondo livello

Efficienza degli investimenti

I finanziamenti hanno generato impianti funzionanti, innovazione, risparmio idrico, migliori processi produttivi e maggiore produttività?

Terzo livello

Risultato economico e territoriale

Sono cresciuti il reddito agricolo, il valore aggiunto trattenuto dalle imprese, l'occupazione stabile, il ricambio generazionale e la capacità dei territori di competere?

I tre livelli non sono intercambiabili. Il primo misura la capacità di attuare il programma; il secondo valuta la qualità degli investimenti; il terzo verifica se le risorse hanno prodotto risultati economici e sociali durevoli.

Quando la spesa diventa il risultato, anziché lo strumento

Immaginiamo due aziende.

  • La prima riceve un contributo per acquistare un trattore più moderno. Aumenta la propria capacità operativa, ma continua a vendere il prodotto allo stesso intermediario, senza maggiore potere contrattuale né nuovi sbocchi commerciali.

  • La seconda investe in risorse immateriali, ma anche in trasformazione, aggregazione, logistica e vendita diretta. Riesce così a trattenere una quota maggiore del valore finale.

Entrambe possono aver utilizzato correttamente le risorse pubbliche. Ma il risultato economico è molto diverso.

L'esempio non dimostra che il finanziamento alle macchine sia sbagliato: la meccanizzazione può essere indispensabile, soprattutto per ridurre i costi e sopperire alla carenza di manodopera. Dimostra, piuttosto, che un investimento ammissibile e regolarmente rendicontato non coincide automaticamente con un investimento capace di risolvere i problemi strutturali dell'impresa.

Un PSR può spendere tutte le risorse e lasciare irrisolti nodi  basilari

La domanda da porre alle amministrazioni non è soltanto «quanto abbiamo speso?», ma anche: «che cosa è cambiato, per chi e con quali risultati misurabili?».

4. La contraddizione delle trattrici da 70.000-100.000 euro

Case IH Quadtrac 715 wint ‘Tractor of the Year 2025’ - Melkveebedrijf.be
Tractoradas y cortes de carreteras en toda Europa para protestar contra el acuerdo de Mercosur
In campo con il trattore Massey Ferguson MF 9S.425 - Agrimeccanica - AgroNotizie
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Arriviamo alla contraddizione : agricoltori che manifestano, bloccano le strade e denunciano l'insostenibilità economica, mentre alcuni partecipano alle proteste con trattrici dal valore di 70.000, 100.000 euro o anche superiore.

È un'immagine potente. Ma per interpretarla correttamente bisogna evitare sia l'assoluzione automatica sia il giudizio sommario.

Il valore di un macchinario non è una misura del reddito disponibile dell'agricoltore.

Un trattore può essere:

  • acquistato con un finanziamento pluriennale;

  • acquisito attraverso leasing o altre forme di credito;

  • comprato grazie a un contributo pubblico;

Un mezzo da 100.000 euro non equivale quindi a 100.000 euro di ricchezza liquida. È un bene strumentale, che può essere accompagnato da debiti, interessi, manutenzione, assicurazione e costi di esercizio.

Inoltre, le immagini delle proteste non costituiscono un campione rappresentativo dell'intera agricoltura: chi dispone di una grande trattrice può essere più visibile di un piccolo orticoltore, di un allevatore indebitato o di un conduttore di terreni marginali.

Eppure la domanda scomoda resta legittima

Se un sistema agricolo richiede investimenti sempre più elevati per mantenere la propria competitività, mentre i margini restano insufficienti, dobbiamo interrogarci sul modello economico che stiamo costruendo.

La contraddizione non è necessariamente fra un trattore costoso e un agricoltore in crisi. È fra l'aumento del capitale necessario per produrre e l'incapacità di garantire una remunerazione adeguata a quel capitale, al lavoro e al rischio imprenditoriale.

Il trattore moderno può essere il simbolo del progresso tecnico, ma anche della crescente dipendenza dell'azienda da finanziamenti, fornitori di mezzi tecnici e mercati che il singolo produttore non controlla.

La meccanizzazione può aumentare la produttività del lavoro senza aumentare nella stessa misura il reddito netto. Se i benefici della maggiore efficienza vengono assorbiti dalla riduzione dei prezzi di vendita, dai costi finanziari o dalla concorrenza, l'azienda può diventare tecnologicamente più avanzata senza diventare economicamente più solida.

Esiste anche un'altra possibilità: investimenti sovradimensionati rispetto alla superficie aziendale, alle ore effettive di utilizzo o alla capacità di rimborso. È un'ipotesi da verificare nei singoli casi, non una conclusione da estendere indistintamente agli agricoltori in protesta.

La domanda corretta, dunque, non è: «Come può essere in crisi chi possiede un trattore costoso?».

È piuttosto: «Quale reddito produce quell'investimento, quale indebitamento comporta e quale quota del valore generato rimane all'impresa?».

5. Che cosa nasconde davvero la crisi?

La crisi può nascondere, o più precisamente rendere meno visibili, almeno sei problemi strutturali.

1. La dipendenza dagli aiuti pubblici

I contributi possono sostenere il reddito, compensare svantaggi e favorire investimenti necessari. Diventano però un elemento di fragilità quando un'azienda riesce a sopravvivere soltanto grazie al loro rinnovo, senza consolidare una capacità autonoma di generare margini.

Non è una colpa del singolo agricoltore: può essere il risultato di prezzi insufficienti, strutture di mercato squilibrate e politiche che non affrontano tutte le cause della debolezza economica.

2. La distribuzione diseguale del valore lungo la filiera

Il prezzo pagato dal consumatore e quello incassato dall'agricoltore possono essere molto distanti. Ma la differenza non è automaticamente profitto dell'intermediario: comprende trasformazione, confezionamento, trasporto, conservazione, distribuzione, lavoro, perdite e margini dei diversi operatori.

Per capire dove si concentra il valore occorre analizzare la filiera, i costi effettivi e il potere contrattuale dei soggetti coinvolti.

Il problema politico ed economico emerge quando chi sostiene il rischio biologico, climatico e produttivo non dispone di strumenti sufficienti per negoziare una remunerazione adeguata.

3. La confusione fra crescita produttiva e sviluppo rurale

Aumentare la produzione, comprare macchine e modernizzare gli impianti può essere necessario. Ma lo sviluppo rurale è più ampio: comprende la tenuta delle comunità, l'accesso ai servizi, la conservazione del paesaggio, il ricambio generazionale, la biodiversità e la vitalità economica dei borghi.

Un territorio può aumentare la propria produzione agricola e contemporaneamente perdere giovani, aziende familiari, servizi e capacità di trasformazione locale.

4. La frammentazione del sistema agricolo

Un produttore isolato ha spesso minore potere contrattuale di una struttura collettiva ben organizzata. Cooperazione, organizzazioni di produttori, filiere territoriali, contratti trasparenti e infrastrutture condivise possono incidere sul reddito più di un singolo investimento aziendale, se progettati e gestiti correttamente.

Il problema non è soltanto quanto produce l'azienda, ma quanto riesce a trattenere del valore generato.

5. La distanza fra politica agricola e mercato

La politica agricola può finanziare l'offerta, ma non può garantire automaticamente la domanda, il prezzo o la vendita. Se gli incentivi sostengono investimenti senza una lettura adeguata dei mercati, dei fabbisogni territoriali e delle possibilità di commercializzazione, possono migliorare la capacità produttiva senza risolvere gli squilibri economici.

6. La debolezza della valutazione pubblica

Un'amministrazione può comunicare con precisione l'ammontare delle risorse impegnate e pagate. Dovrebbe però rendere altrettanto leggibili gli effetti: redditi aziendali, produttività, occupazione, sopravvivenza delle imprese, consumi idrici, investimenti privati attivati e valore aggiunto locale.

Senza queste informazioni, il successo finanziario rischia di essere scambiato per successo economico e sociale.

6. La questione siciliana: finanziare le aziende o costruire un'economia rurale?

Per una regione come la Sicilia, questa riflessione assume un'importanza particolare. La presenza di grano duro, vigneti, oliveti, agrumeti, ortofrutta e allevamenti costituisce un patrimonio produttivo, culturale e paesaggistico straordinario. Ma la disponibilità di risorse agricole non garantisce da sola che il valore rimanga nel territorio.

Il Piano Strategico della PAC 2023-2027 riunisce strumenti diversi per sostenere competitività, sostenibilità, qualità alimentare e sviluppo territoriale. La programmazione siciliana comprende misure per gli investimenti, i giovani agricoltori, le infrastrutture rurali, l'agroindustria, la cooperazione e la promozione della qualità.

 

La questione non è rinunciare agli aiuti o agli investimenti produttivi. È chiedersi se le diverse misure concorrano a una strategia comune.

Un'azienda agricola può ricevere un contributo per produrre meglio. Ma se non trova strutture locali per trasformare il prodotto, reti commerciali per venderlo, organizzazioni capaci di aggregare l'offerta e strumenti per comunicarne l'identità, il finanziamento può non esprimere tutto il proprio potenziale.

Occorre passare da una politica che considera prevalentemente l'azienda come destinataria di un aiuto a una politica che considera il territorio come un sistema economico da organizzare.

In questa prospettiva, le filiere locali, la trasformazione di prossimità, i mercati territoriali, la cooperazione e la valorizzazione delle produzioni identitarie possono essere complementari agli investimenti tradizionali. Non sostituiscono l'accesso ai mercati nazionali e internazionali, ma possono ridurre alcune dipendenze e ampliare le possibilità di remunerazione.

Il criterio decisivo non dovrebbe essere l'opposizione fra modernizzazione e tradizione. Dovrebbe essere la capacità di integrare innovazione, identità territoriale e redditività.

7. Come misurare se le politiche agricole funzionano davvero

Per superare la narrazione basata soltanto sulla spesa, servirebbe un quadro pubblico di valutazione articolato almeno su cinque indicatori.

Ambito

Indicatore da verificare

Redditività

Evoluzione del reddito netto agricolo e del margine operativo, al netto dei costi e degli aiuti

Investimenti

Aumento misurabile della produttività e riduzione dei costi per unità prodotta

Mercato

Quota di prodotto trasformata e commercializzata dai produttori, anche in forma aggregata

Tenuta territoriale

Sopravvivenza delle aziende, ricambio generazionale e occupazione stabile

Risultati pubblici

Effetti degli aiuti per euro speso, distinti per misura, comparto e tipologia aziendale

Questi indicatori dovrebbero essere confrontati con una situazione iniziale, con obiettivi espliciti e con i risultati osservati dopo un periodo adeguato. Andrebbero inoltre distinti gli effetti dei finanziamenti da quelli dovuti a clima, andamento dei mercati e altri fattori esterni.

Solo così si può comprendere quali strumenti funzionano, per quali aziende e in quali condizioni.

Conclusione — La crisi non si misura dal numero dei trattori, ma dal reddito che resta all'agricoltore

La presenza di trattrici costose nei cortei non smentisce automaticamente la crisi agricola. Allo stesso modo, l'esaurimento delle risorse di un programma pubblico non dimostra automaticamente che la politica agricola abbia raggiunto i suoi obiettivi.

Entrambe le immagini possono essere fuorvianti se vengono utilizzate al posto di un'analisi economica.

La trattrice rappresenta il capitale investito, non necessariamente la ricchezza disponibile. La spesa del PSR rappresenta risorse utilizzate, non necessariamente valore economico creato. Il volume della produzione rappresenta beni prodotti, non necessariamente reddito trattenuto.

La questione decisiva è la relazione fra questi elementi.

Un'agricoltura che investe sempre di più, produce alimenti indispensabili e riceve sostegni pubblici, ma non riesce a garantire a una parte dei suoi operatori un reddito adeguato, pone un problema che non può essere risolto soltanto aumentando i finanziamenti.

Occorre verificare il funzionamento dei mercati, la distribuzione del valore, la qualità degli investimenti, il potere contrattuale dei produttori e la coerenza delle politiche pubbliche.

E occorre riconoscere che gli agricoltori non sono tutti uguali: accanto a imprese solide e ben capitalizzate esistono aziende indebitate, piccole realtà familiari, produttori marginali e allevamenti sottoposti a costi permanenti. Una politica efficace deve saper distinguere queste condizioni, senza trasformare né la protesta né il possesso di un macchinario in prove automatiche di verità o di colpa.

La domanda che dovrebbe accompagnare ogni rendicontazione pubblica è semplice:

Dopo aver speso le risorse, dopo aver acquistato le macchine e dopo aver aumentato la capacità produttiva, l'agricoltore è oggi più autonomo economicamente, oppure continua a dipendere dagli aiuti e da decisioni di mercato che non è in grado di governare?

È da questa domanda che dovrebbe ripartire una seria politica agricola: non dalla sola capacità di spendere, ma dalla capacità di creare reddito, trattenere valore e garantire un futuro alle imprese e ai territori rurali.