L’innovazione nello sviluppo rurale e le novità introdotte
dal regolamento 2014-2020
Simona Cristiano Inea ReteRuraleNazionale
Nel quadro del disegno unitario e multilivello della Strategia Europa 2020, la Politica europea per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 contribuisce allo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza attraverso la promozione del trasferimento della conoscenza e dell’innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali.
Una priorità trasversale della politica orientata
al rafforzamento e all’adeguamento del capitale umano nelle aree rurali e
all’attivazione di dinamiche collaborative tra mondo delle imprese e della
ricerca. L’obiettivo è quello di migliorare la competitività, la gestione
efficiente delle risorse e le performance ambientali delle filiere e dei
sistemi economici rurali. Il regolamento per lo sviluppo rurale 2014-20202
delinea una riforma della politica che completa, di fatto, il percorso di
sistematizzazione degli interventi di ricerca, formazione, consulenza e
innovazione già parzialmente avviata nel periodo di programmazione 2000-2006,
quando, si era resa obbligatoria l’istituzione dei servizi della consulenza
(riforma Fischler), prima per il I pilastro (Regolamento 1782/2003) e
successivamente per il II pilastro (Regolamento 1698/2005).
Un percorso nel
quale i servizi di consulenza in agricoltura vengono ricondotti al contesto più
ampio del sistema della conoscenza e dell’innovazione, in cui l’impresa e le
sue esigenze/opportunità d’innovazione acquistano un ruolo di centralità. In
quest’ultimo regolamento la CE non si limita a proporre la tradizionale
definizione d’innovazione di prodotto o di processo, ma introduce il concetto
d’innovazione interattiva che promuove l’attivazione di percorsi di
partecipazione paritaria tra attori (a valle della filiera della ricerca) e
conduce alla creazione di soluzioni innovative. Il trasferimento di conoscenza
e d’innovazione è dunque un percorso comune ad una molteplicità di attori
rilevanti (ricercatore, consulente, formatore, impresa), tutti egualmente
funzionali per la co-produzione d’innovazione che, attraverso la realizzazione
di azioni di disseminazione, sperimentazione e adattamento dei risultati della
ricerca, risponde alle specifiche esigenze/opportunità di sviluppo aziendali.
La CE proponendo l’estensione dei processi di trasferimento della conoscenza e
dell’innovazione ai sistemi economici rurali, oltre i limiti della
settorialità, determina un ampiamento della molteplicità degli attori portatori
d’interesse e, dunque, degli ambiti su cui essa interviene. Questi non
riguardano più esclusivamente l’incremento della produttività aziendale ma,
diversi altri campi d’interesse (dall’agricoltura sociale, all’organizzazione e
resilienza aziendale e di filiera, alla sostenibilità ambientale e alla
sicurezza sul lavoro). L’innovazione interattiva può essere inoltre
intersettoriale, in quanto caratterizzata dallo sviluppo di interessi comuni ma
afferenti a diversi settori di uno stesso sistema economico locale (si pensi
alle innovazioni sulla produzione di bioenergie). L’impianto regolamentare
della Strategia Europea per l’Innovazione L’impianto regolamentare comunitario
propone un’azione complessa di sostegno ai sistemi nazionali della conoscenza e
dell’innovazione, attraverso quattro principali tipologie d’intervento, che le
amministrazioni possono realizzare in maniera integrata o singolarmente: 1)
rafforzamento del capitale umano e delle professionalità che operano nei
settori agricolo e forestale e nelle aree rurali; 2) ristrutturazione organica
e funzionale degli enti che erogano i servizi di consulenza; 3) attivazione di
flussi d’informazione e di processi di innovazione interattiva tra gli attori e
lungo le filiere agricole e forestali; 4) istituzione di organismi di
facilitazione, networking e governo dei processi. L’imprenditore agricolo, il
gestore forestale e l’impresa rurale acquisiscono centralità nella loro qualità
di destinatari ultimi dei percorsi di trasferimento della conoscenza lungo le
filiere, mentre gli altri attori, ancorché beneficiari, nella loro qualità di
consulenti, formatori o ricercatori, hanno un ruolo in relazione all’effettiva
attività di trasferimento di conoscenza e informazione (art. 15), servizi di
consulenza, di supporto o di sostituzione, o ancora nell’assumere la
responsabilità della gestione delle aziende (art. 16). Vengono inoltre
introdotte figure nuove per lo sviluppo rurale e per i sistemi della
conoscenza, come l’innovation broke6 e il gruppo operativo (art. 36), che
trovano ragion d’essere nello svolgimento di funzioni di aggregazione e
facilitazione di diversi soggetti attorno ad un’idea progettuale di sviluppo
d’innovazione. 1) Il rafforzamento del capitale umano e delle professionalità
degli operatori socio-economici del territorio riguarda le misure d’intervento
relative agli articoli 15 e 16 del regolamento, tese a favorire la maturazione
di una cultura diffusa della formazione permanente e dell’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita degli attori rurali. Quelle rivolte ai primi sono
principalmente orientate alla maturazione di capacità, abilità e comportamenti
individuali e relazionali, alla qualificazione e all’aggiornamento delle
professionalità imprenditoriali. Viene inoltre promosso lo sviluppo di
dinamiche di confronto tra imprese, al fine di favorirne la resilienza e una
maggiore dinamicità complessiva dei sistemi socio-economici rurali. A tal fine
la proposta regolamentare supera i vincoli che di fatto hanno causato una
perdita di attrattività delle azioni di formazione/ consulenza nel presente
periodo di programmazione (vincoli sulle materie oggetto di formazione e
consulenza; insufficienza del premio contributivo per l’uso dei servizi di
consulenza) e amplia l’offerta delle tematiche oggetto dei servizi di supporto
e di trasferimento della conoscenza e dell’informazione (tra le altre:
sostenibilità ambientale, marketing, sicurezza sul lavoro, climate change,
innovazione, requisiti minimi per le condizionalità aziendali, gestionale
aziendale globale, biodiversità, gestione efficiente delle risorse, protezione
dell’acqua e del suolo). Inoltre l’indicazione di una più ampia gamma di
metodologie utilizzabili per l’erogazione di tali servizi (study visit,
short-term farm exchange, workshops, attività dimostrative in azienda,
coaching) sembra intesa a favorire la conciliazione tra il lavoro e la
formazione. 2) Le azioni di rafforzamento delle professionalità dei soggetti
che erogano consulenza s’integrano di fatto con quelle tese alla
ristrutturazione organica dei loro enti e sono finalizzate principalmente a
garantirne il miglior supporto alle imprese coinvolte nei processi di trasferimento
della conoscenza. Nel dettare le condizioni di accesso al sostegno, il
regolamento mette in stretta relazione l’adeguatezza organizzativa e
l’affidabilità degli enti con la coerenza delle professionalità, delle
qualifiche e delle esperienze degli staff da essi impiegati, con particolare
attenzione alla specificità delle tematiche oggetto di consulenza e al loro
aggiornamento. 3) La terza tipologia di azioni mira ad attivare i flussi
d’informazione e incoraggiare la creazione di legami tra i diversi attori del
sistema della conoscenza (formatori, consulenti, imprese e ricercatori),
attraverso il sostegno all’istituzione e attuazione di network locali, che
favoriscano l’attivazione di percorsi d’innovazione interattiva, realizzando
sinergie e finalizzando la ricerca scientifica rispetto alle esigenze degli
imprenditori. Con queste finalità, lo sviluppo rurale sostiene, attraverso
l’art. 36, l’attivazione di forme di cooperazione diverse: a. i clusters,
finalizzati a realizzare specifici progetti di sviluppo economico e percorsi di
trasferimento di conoscenza e disseminazione di informazioni, attraverso la
promozione di interazioni, scambi di conoscenza e di esperienze; b. i network,
la cui portata è più ampia e che hanno minori specificità nelle azioni da
intraprendere, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di
disseminazione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra
imprenditori; c. i gruppi operativi, rappresentano il luogo di ricomposizione
formale degli interessi di soggetti rurali che, attraverso la costituzione del
partenariato e la stesura del piano di sviluppo di un’idea progettuale,
intraprendono un percorso comune di confronto, ciascun con un proprio ruolo,
per la definizione e implementazione d’innovazione interattiva, rispondendo a
difficoltà e/o opportunità di una o più imprese locali. La cooperazione dei
gruppi operativi rappresenta, di fatto, l’espressione più alta di integrazione
delle azioni di trasferimento della conoscenza con quelle relative agli
investimenti materiali. In particolare i gruppi operativi sono chiamati a
promuovere l’aggregazione dei soggetti e degli interventi più rilevanti
(formazione e informazione; utilizzo dei servizi di consulenza; gli
investimenti materiali; gli impieghi in nuove tecnologie silvicole e nella
trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste; costituzione
di associazioni di agricoltori) attorno ad un progetto unitario e comune di
sviluppo di una specifica innovazione. 4) La quarta tipologia di azioni è
orientata a facilitare e governare i percorsi di disseminazione dei risultati
della ricerca e d’innovazione interattiva implementati nelle aziende,
attraverso il sostegno al networking locale e multilivello e l’istituzione di
specifici organismi di governance. Rientrano fra queste il sostegno alle azioni
di intermediazione e aggregazione degli attori componenti i gruppi operativi
(innovation brokerage) e alle azioni del Partenariato Europeo per l’Innovazione
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI) e delle reti
nazionali dedicate coordinamento dei gruppi operativi e alla disseminazione
delle innovazioni (art.62). In particolare, il PEI (art. 61) favorisce
l’attivazione della connessione tra la ricerca e la pratica agricola,
informando la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore
agricolo e incoraggia la messa in pratica, su larga scala e in tempi più brevi,
delle innovazioni già realizzate nelle aziende. A tali azioni co-finanziabili a
livello di PSR (o di programma operativo della Rete Rurale Nazionale), vengono
aggiunti organismi di governance e coordinamento tecnico-scientifico di diretta
responsabilità della CE : la Rete europea per l’innovazione (art. 53);
l’Hight level steering board del European innovation partnership (EIP); e lo SCAR
Collaborative Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems
(AKIS). Questi ultimi hanno principalmente funzioni di coordinamento tra la
politica di sviluppo rurale per l’innovazione e la ricerca attuata tramite il
programma comunitario Horizon7 e mirano a promuovere la riflessione attorno a
temi di ricerca che rispondano più puntualmente alle difficoltà e alle sfide
delle imprese rurali, agricole e forestali.
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