venerdì 20 febbraio 2015

W le SOAT

                          Proprio in questi giorni si discute del sistema di consulenza aziendale in agricoltura al MIPAF,   in attuazione della legge del 11 /8/2014. Si avete capito bene, non bastava il Reg Cee che confermava la necessità di garantire nei stati membri, la trasmissione di informazioni e servizi al mondo rurale, attraverso un  sistema di consulenza Pubblico o (in alternativa) privato, ma anche il nostro paese sente la necessità di legiferare coerentemente con l'impostazione dell'U.E.
  Il MIPAF sta scrivendo le disposizioni attuative,  due su tutti gli spunti interessanti di riflessione.
1.“organismo di consulenza”: l’organismo pubblico o privato che eroga servizi di consulenza negli ambiti di cui all’art. 1 ter, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;


3.     (Principio di separatezza)

1. Al fine di garantire il principio di cui all’art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, l’organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo finalizzata all’erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura nel settore agricolo e agroalimentare.
2. I consulenti non possono:
                      i.        essere coinvolti in attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici finalizzati all’erogazione di finanziamenti pubblici o in attività di controllo sanitario;

                     ii.        essere dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza, ovvero trovarsi nei confronti dello stesso in qualsiasi situazione di conflitto di interesse;
                    iii.        avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di attività di produzione o vendita di mezzi tecnici per l’agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia.


Il che,  che cosa significa? che  le   UIA (nuove strutture che prenderanno il posto di condotte e SOAT)   erogano contributi e se controllano, non possono in nessun modo erogare servizi di consulenza.



Tralasciando il fatto, che non sono d'accordo sulla fine così ingloriosa delle SOAT,(con un tratto di penna   sono state cancellate 40 anni di presenza nei territori rurali, fatti di tanti successi  e anche qualche ombra)  mi chiedo, chi ha elaborato la riforma,  (UIA)ha tenuto in debita  considerazione le norme dell 'U.E.,    l'indirizzo del MIPAF e delle  regioni virtuose  nel merito del sistema di consulenza aziendale?



domenica 15 febbraio 2015

Dopo l'Expo 2015



CAMPAGNA POPOLARE PER UNA LEGGE CHE
RICONOSCA L’AGRICOLTURA CONTADINA
E LIBERI IL LAVORO DEI CONTADINI DALLA BUROCRAZIA

ESISTE un numero imprecisato di persone che praticano un’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull’economia familiare, orientata all’autoconsumo e alla vendita diretta; un’agricoltura di basso o nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere o ecologia o giustizia o solidarietà più che a fini di arricchimento e profitto; un’agricoltura quasi invisibile per i grandi numeri dell’economia, ma irrinunciabile per mantenere fertile e curata la terra, per mantenere ricca la diversità di paesaggi, piante e animali, per mantenere vivi i saperi, le tecniche e i prodotti locali, per mantenere popolate le campagne e la montagna.
Per quest’agricoltura che rischia di scomparire sotto il peso delle documentazioni imposte per lavorare e di regole tributarie, sanitarie e igieniche gravose,
per ottenere un riconoscimento che la distingua dall’agricoltura imprenditoriale e industriale, per ottenere la rimozione degli ostacoli burocratici e dei pesi fiscali che ostacolano il lavoro dei contadini e la loro permanenza sulla terra,
CHIEDIAMO CHE
punto 1
Chi coltiva un appezzamento di terra, qualunque sia la sua dimensione, per l’autoconsumo familiare e per la vendita diretta e senza intermediari, possa liberamente:
a.    trasformare e confezionare i propri prodotti nell’abitazione o nei suoi annessi, attraverso le attrezzature e gli utensili usati nella consueta gestione domestica;
b.    vendere i propri prodotti agricoli (comprese le sementi autoriprodotte), alimentari e di artigianato manuale ai consumatori finali, senza che ciò sia considerato atto di commercio.
punto 2
I contadini che, come occupazione prevalente, praticano la coltivazione del fondo e del bosco o l’allevamento o la raccolta di erbe e frutti spontanei, esclusivamente per l’autoconsumo familiare e per la vendita diretta ai consumatori finali e agli esercenti locali di vendita al dettaglio e ristorazione, e che non siano anche lavoratori dipendenti o liberi professionisti né abbiano dipendenti, salvo eventuali avventizi impiegati in attività di raccolta
SIANO ESONERATI DA
a.   il regime Iva, la tenuta di registri contabili, l’obbligo di iscrizione alla camera di commercio; ogni imposta o tassa relativa all’occupazione prevalente, alla propria abitazione e al fondo, comprese quelle di registrazione e proprietà relativa all’acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro;
b.   l’applicazione del sistema HACCP e, più in generale, le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
c.    i vincoli progettuali e urbanistici per:

-    la costruzione di stalle, serre e altri annessi sui propri terreni e per l’esclusiva occupazione prevalente, purché realizzati con una dimensione massima di 30 mq e a un piano fuori terra, secondo tipologie bene inserite nel contesto ambientale, con strutture solo rimovibili e senza possibilità di cambio della destinazione d’uso;
-     la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a secco;
ABBIANO DIRITTO DI
d.    macellare direttamente nel proprio fondo il bestiame nato e allevato nel podere, limitatamente a un numero di capi proporzionati ai membri della famiglia e ai propri ospiti, e seppellirne i resti secondo le consuetudini locali, fatti salvi gravi motivi sanitari o la non idoneità dei terreni;
e.   esercitare nella propria abitazione e sul proprio fondo attività di ospitalità rurale, fino a un massimo di dieci coperti e posti letto, senza necessità di autorizzazioni e senza essere soggetti a regole fiscali e sanitarie;
f.     pagare i minimi contributi assistenziali e previdenziali;
g.     ricevere, attraverso le regioni, servizi gratuiti a domicilio di:
-  assistenza veterinaria e agronomica;
-  assistenza burocratica e ricezione per qualunque domanda, dichiarazione, denuncia o modulistica di altro genere a qualunque titolo richiesta dall’amministrazione pubblica o comunque dovuta per legge.
punto 3
I contadini definiti nel punto 2 siano registrati in uno specifico albo del comune di residenza e possano attestarsi con autocertificazione, vera fino a prova di falso.
punto 4
Il lavoro prestato ai contadini definiti nel punto 2, nel loro fondo, gratuitamente o come apprendistato o come scambio di opere, sia assimilato al volontariato e – salvo l’uso di scale o di macchine e attrezzature elettriche o a motore - non sia assoggettato a obblighi contributivi e previdenziali.
punto 5

Siano abolite le limitazioni sui contratti agrari in natura, purché favorevoli ai conduttori per una misura non inferiore al 70% del raccolto.

martedì 10 febbraio 2015

Un marchio di qualità per il Pane nero.





Arriva il “Marchio di qualità QS Sicilia” per il pane nero di Castelvetrano.Il Comitato Tecnico Scientifico di “Qualità Sicilia” ha approvato infatti il disciplinare di produzione del “Pane Nero di Sicilia”.

Il provvedimento tanto atteso soprattutto dai panificatori castelvetranesi,
Le aziende che aderiranno al disciplinare : "potranno accedere ai contributi a fondo perduto della Regione per le spese di promozione e valorizzazione del pane nero, ivi compreso le spese per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali”: Si tratta quindi di un investimento anche d’immagine e di qualità certificata del prodotto castelvetranese e una opportunità per le aziende che vorranno cimentarsi con i mercati nazionali ed esteri.
Per dare una garanzia certa e certificata, dovranno essere monitorate l’origine, la varietà di frumento,gli ingredienti, le fasi di produzione, la cottura le caratteristiche del prodotto finito,il confezionamento , l’etichettatura e infine l’identificazione e rintracciabilità. Si  parla di pesatura delle farine di grano duro integrale che si dovrà usare all’80%, e farina di grano “ tumminia”,nella misura del 20%. La cottura dovrà avvenire nei forni tradizionali a legno o in forni meccanici.
La pesatura varia dai 250 grammi al chilogrammo con forma rotonda( “vastedda”) o allungata ( cuddura). Ogni confezione dovrà indicare, ai fini della tracciabilità  l’indicazione del produttore, del tipo di cottura e la stessa denominazione.
Il provvedimento sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito dell’Assessorato e subito dopo sulla Gazzetta regionale.La Qualità Sicura Sicila è un marchio comunitario a garanzia dei produttori e dei consumatori.
Questo servirà a distinguere il “vero” pane nero da quello diciamo “tarocco” realizzato senza i criteri imposti del disciplinare.Tale valutazione, diventa fondamentale, per difendere il duro lavoro di alcuni panettieri di Castelvetrano che da anni si battono per la valorizzazione del pane nero che ha come unico ingrediente la farina  siciliana della Tumminia.

Di recente ,testimonial del progetto " pane nero " e' stato il giovane imprenditore Filippo Drago. In questi anni, il titolare del Mulino del Ponte, ha portato in giro per il mondo le qualità organolettiche e gastronomiche del pane nero. Da New York alle fiere europee Filippo Drago e' diventato ambasciatore del pane di Castelvetrano fatto con le farine siciliane di Tumminia .Adesso con il nuovo marchio , il lavoro del giovane imprenditore e di tutti gli altri panificatori che lo seguono può averne solo benefici

domenica 8 febbraio 2015

Sistema di consulenza aziendale



L’innovazione nello sviluppo rurale e le novità introdotte dal regolamento 2014-2020

Simona Cristiano Inea ReteRuraleNazionale

Nel quadro del disegno unitario e multilivello della Strategia Europa 2020, la Politica europea per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 contribuisce allo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza attraverso la promozione del trasferimento della conoscenza e dell’innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali.

                                                                                        Una priorità trasversale della politica orientata al rafforzamento e all’adeguamento del capitale umano nelle aree rurali e all’attivazione di dinamiche collaborative tra mondo delle imprese e della ricerca. L’obiettivo è quello di migliorare la competitività, la gestione efficiente delle risorse e le performance ambientali delle filiere e dei sistemi economici rurali. Il regolamento per lo sviluppo rurale 2014-20202 delinea una riforma della politica che completa, di fatto, il percorso di sistematizzazione degli interventi di ricerca, formazione, consulenza e innovazione già parzialmente avviata nel periodo di programmazione 2000-2006, quando, si era resa obbligatoria l’istituzione dei servizi della consulenza (riforma Fischler), prima per il I pilastro (Regolamento 1782/2003) e successivamente per il II pilastro (Regolamento 1698/2005).  
 Un percorso nel quale i servizi di consulenza in agricoltura vengono ricondotti al contesto più ampio del sistema della conoscenza e dell’innovazione, in cui l’impresa e le sue esigenze/opportunità d’innovazione acquistano un ruolo di centralità. In quest’ultimo regolamento la CE non si limita a proporre la tradizionale definizione d’innovazione di prodotto o di processo, ma introduce il concetto d’innovazione interattiva che promuove l’attivazione di percorsi di partecipazione paritaria tra attori (a valle della filiera della ricerca) e conduce alla creazione di soluzioni innovative. Il trasferimento di conoscenza e d’innovazione è dunque un percorso comune ad una molteplicità di attori rilevanti (ricercatore, consulente, formatore, impresa), tutti egualmente funzionali per la co-produzione d’innovazione che, attraverso la realizzazione di azioni di disseminazione, sperimentazione e adattamento dei risultati della ricerca, risponde alle specifiche esigenze/opportunità di sviluppo aziendali. La CE proponendo l’estensione dei processi di trasferimento della conoscenza e dell’innovazione ai sistemi economici rurali, oltre i limiti della settorialità, determina un ampiamento della molteplicità degli attori portatori d’interesse e, dunque, degli ambiti su cui essa interviene. Questi non riguardano più esclusivamente l’incremento della produttività aziendale ma, diversi altri campi d’interesse (dall’agricoltura sociale, all’organizzazione e resilienza aziendale e di filiera, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza sul lavoro). L’innovazione interattiva può essere inoltre intersettoriale, in quanto caratterizzata dallo sviluppo di interessi comuni ma afferenti a diversi settori di uno stesso sistema economico locale (si pensi alle innovazioni sulla produzione di bioenergie). L’impianto regolamentare della Strategia Europea per l’Innovazione L’impianto regolamentare  comunitario propone un’azione complessa di sostegno ai sistemi nazionali della conoscenza e dell’innovazione, attraverso quattro principali tipologie d’intervento, che le amministrazioni possono realizzare in maniera integrata o singolarmente: 1) rafforzamento del capitale umano e delle professionalità che operano nei settori agricolo e forestale e nelle aree rurali; 2) ristrutturazione organica e funzionale degli enti che erogano i servizi di consulenza; 3) attivazione di flussi d’informazione e di processi di innovazione interattiva tra gli attori e lungo le filiere agricole e forestali; 4) istituzione di organismi di facilitazione, networking e governo dei processi. L’imprenditore agricolo, il gestore forestale e l’impresa rurale acquisiscono centralità nella loro qualità di destinatari ultimi dei percorsi di trasferimento della conoscenza lungo le filiere, mentre gli altri attori, ancorché beneficiari, nella loro qualità di consulenti, formatori o ricercatori, hanno un ruolo in relazione all’effettiva attività di trasferimento di conoscenza e informazione (art. 15), servizi di consulenza, di supporto o di sostituzione, o ancora nell’assumere la responsabilità della gestione delle aziende (art. 16). Vengono inoltre introdotte figure nuove per lo sviluppo rurale e per i sistemi della conoscenza, come l’innovation broke6 e il gruppo operativo (art. 36), che trovano ragion d’essere nello svolgimento di funzioni di aggregazione e facilitazione di diversi soggetti attorno ad un’idea progettuale di sviluppo d’innovazione. 1) Il rafforzamento del capitale umano e delle professionalità degli operatori socio-economici del territorio riguarda le misure d’intervento relative agli articoli 15 e 16 del regolamento, tese a favorire la maturazione di una cultura diffusa della formazione permanente e dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita degli attori rurali. Quelle rivolte ai primi sono principalmente orientate alla maturazione di capacità, abilità e comportamenti individuali e relazionali, alla qualificazione e all’aggiornamento delle professionalità imprenditoriali. Viene inoltre promosso lo sviluppo di dinamiche di confronto tra imprese, al fine di favorirne la resilienza e una maggiore dinamicità complessiva dei sistemi socio-economici rurali. A tal fine la proposta regolamentare supera i vincoli che di fatto hanno causato una perdita di attrattività delle azioni di formazione/ consulenza nel presente periodo di programmazione (vincoli sulle materie oggetto di formazione e consulenza; insufficienza del premio contributivo per l’uso dei servizi di consulenza) e amplia l’offerta delle tematiche oggetto dei servizi di supporto e di trasferimento della conoscenza e dell’informazione (tra le altre: sostenibilità ambientale, marketing, sicurezza sul lavoro, climate change, innovazione, requisiti minimi per le condizionalità aziendali, gestionale aziendale globale, biodiversità, gestione efficiente delle risorse, protezione dell’acqua e del suolo). Inoltre l’indicazione di una più ampia gamma di metodologie utilizzabili per l’erogazione di tali servizi (study visit, short-term farm exchange, workshops, attività dimostrative in azienda, coaching) sembra intesa a favorire la conciliazione tra il lavoro e la formazione. 2) Le azioni di rafforzamento delle professionalità dei soggetti che erogano consulenza s’integrano di fatto con quelle tese alla ristrutturazione organica dei loro enti e sono finalizzate principalmente a garantirne il miglior supporto alle imprese coinvolte nei processi di trasferimento della conoscenza. Nel dettare le condizioni di accesso al sostegno, il regolamento mette in stretta relazione l’adeguatezza organizzativa e l’affidabilità degli enti con la coerenza delle professionalità, delle qualifiche e delle esperienze degli staff da essi impiegati, con particolare attenzione alla specificità delle tematiche oggetto di consulenza e al loro aggiornamento. 3) La terza tipologia di azioni mira ad attivare i flussi d’informazione e incoraggiare la creazione di legami tra i diversi attori del sistema della conoscenza (formatori, consulenti, imprese e ricercatori), attraverso il sostegno all’istituzione e attuazione di network locali, che favoriscano l’attivazione di percorsi d’innovazione interattiva, realizzando sinergie e finalizzando la ricerca scientifica rispetto alle esigenze degli imprenditori. Con queste finalità, lo sviluppo rurale sostiene, attraverso l’art. 36, l’attivazione di forme di cooperazione diverse: a. i clusters, finalizzati a realizzare specifici progetti di sviluppo economico e percorsi di trasferimento di conoscenza e disseminazione di informazioni, attraverso la promozione di interazioni, scambi di conoscenza e di esperienze; b. i network, la cui portata è più ampia e che hanno minori specificità nelle azioni da intraprendere, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori; c. i gruppi operativi, rappresentano il luogo di ricomposizione formale degli interessi di soggetti rurali che, attraverso la costituzione del partenariato e la stesura del piano di sviluppo di un’idea progettuale, intraprendono un percorso comune di confronto, ciascun con un proprio ruolo, per la definizione e implementazione d’innovazione interattiva, rispondendo a difficoltà e/o opportunità di una o più imprese locali. La cooperazione dei gruppi operativi rappresenta, di fatto, l’espressione più alta di integrazione delle azioni di trasferimento della conoscenza con quelle relative agli investimenti materiali. In particolare i gruppi operativi sono chiamati a promuovere l’aggregazione dei soggetti e degli interventi più rilevanti (formazione e informazione; utilizzo dei servizi di consulenza; gli investimenti materiali; gli impieghi in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste; costituzione di associazioni di agricoltori) attorno ad un progetto unitario e comune di sviluppo di una specifica innovazione. 4) La quarta tipologia di azioni è orientata a facilitare e governare i percorsi di disseminazione dei risultati della ricerca e d’innovazione interattiva implementati nelle aziende, attraverso il sostegno al networking locale e multilivello e l’istituzione di specifici organismi di governance. Rientrano fra queste il sostegno alle azioni di intermediazione e aggregazione degli attori componenti i gruppi operativi (innovation brokerage) e alle azioni del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI) e delle reti nazionali dedicate coordinamento dei gruppi operativi e alla disseminazione delle innovazioni (art.62). In particolare, il PEI (art. 61) favorisce l’attivazione della connessione tra la ricerca e la pratica agricola, informando la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo e incoraggia la messa in pratica, su larga scala e in tempi più brevi, delle innovazioni già realizzate nelle aziende. A tali azioni co-finanziabili a livello di PSR (o di programma operativo della Rete Rurale Nazionale), vengono aggiunti organismi di governance e coordinamento tecnico-scientifico di diretta responsabilità della CE : la Rete europea per l’innovazione (art. 53); l’Hight level steering board del European innovation partnership (EIP); e lo SCAR Collaborative Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS). Questi ultimi hanno principalmente funzioni di coordinamento tra la politica di sviluppo rurale per l’innovazione e la ricerca attuata tramite il programma comunitario Horizon7 e mirano a promuovere la riflessione attorno a temi di ricerca che rispondano più puntualmente alle difficoltà e alle sfide delle imprese rurali, agricole e forestali.