Per una strana combinazione delle coincidenze, il 30 Marzo si è svolto a Palermo il seminario conclusivo del Progetto Demetra, a Roma la stesura finale delle disposizione attuative del sistema di consulenza aziendale, determinando di fatto il nuovo corso dei servizi allo sviluppo. Chiaramente il nuovo corso, richiede una strategia, una missin, una vision, condivisa e da condividere.
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea ha concordato con il Formez PA un piano di
interventi formativi, con l’obiettivo
di rafforzare le competenze del personale dei Servizi allo Sviluppo per
l’Agricoltura della Regione Siciliana per metterlo in grado di far fronte alle
nuove necessità di divulgazione/consulenza previsti dalla Programmazione
Comunitaria 2014/2020 per lo sviluppo del territorio. L’avvio dell’inedita iniziativa Formativa specializzante, ma non
esaustiva, ha la finalità di rafforzare le basi di
conoscenza e di metodo per favorire l’evoluzione, in Sicilia, di un sistema di
consulenza alle imprese adeguato alle priorità imposte dalle nuove politiche di
Sviluppo Rurale.
Obiettivo non secondario è quello di dar vita ad una task
force di “formatori consulenti,” e dai partecipanti al percorso formativo, per
la costituzione di nuclei, strutturati e operativi a livello territoriale, per
soddisfare la Priorità SR1: “promuovere il trasferimento di conoscenze e
l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali” della
Programmazione Comunitaria 2014/20.
B O Z Z A
Disposizioni
attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito
dall’art. 1 ter, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
VISTO................
VISTO.............
DECRETA
Articolo
1
(Finalità)
1. Il
presente decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza
aziendale in agricoltura istituito dall’art. 1 ter, comma 1, del D.L. 24 giugno
2014, n. 91 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Articolo 2
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto si intende per:
Articolo
3
(Selezione degli organismi di consulenza
aziendale)
1. Le Regioni o le stazioni appaltanti, selezionano e riconoscono a
norma del punto 3. dell'art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013, gli organismi pubblici
e/o privati cui affidare le attività di consulenza aziendale.
2. Possono accedere alla
selezione pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o società pubbliche in
house nonchè organismi e imprese private costituiti, con atto pubblico, anche
nelle altre forme associative consentite per l’esercizio dell’attività imprenditoriale
e/o di quella professionale, che contemplino la consulenza, tra le proprie
finalità istituzionali o statutarie.
3. I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono disporre di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente
formati.
Articolo 4
(Procedure omogenee per la realizzazione
delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale)
Tutti consulenti devono avere formazione di base e specifica formazione di
aggiornamento.
Le attività di formazione di
base dovranno rispettare i seguenti criteri minimi:
Le Regioni e le Province autonome possono esonerare dalla frequenza
alle attività di formazione di base, gli iscritti agli ordini e ai collegi
professionali nazionali per i rispettivi
ambiti di consulenza, nonchè i soggetti, in possesso almeno di titolo di
scuola secondaria superiore, che abbiano
acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell’assistenza tecnica o nella
consulenza relativa agli ambiti per i quali propongono la propria competenza,
in relazione a quelli previsti dall'art.
15 del Reg. 1305/2013. Fatto salvo che le materie per le quale la legge prevede
una competenza esclusiva riservata a determinate categorie professionali,
queste posso essere svolte soltanto da professionisti abilitati ai sensi della specifica normativa.
Le attività di formazione di aggiornamento professionale negli ambiti
di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi,
con periodicità almeno triennale.
Le attività di formazione di
aggiornamento dovranno rispettare i
seguenti criteri minimi:
8. L’abilitazione
all’attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti
fitosanitari è regolamentato dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14
agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d’Azione Nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.
Articolo
5
(Principio di separatezza)
1. Al fine di garantire il
principio di cui all’art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, l’organismo di consulenza privato, non può a
svolgere alcuna funzione di gestione, controllo o verifica, finalizzate all’erogazione di finanziamenti o all'emanazione di autorizzazioni a carattere
pubblico nel settore agricolo e agroalimentare. Analogo divieto vige nei
confronti dei singoli consulenti.
2. Per
i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di
consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi
di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al
punto A.1.3 del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.
Articolo
6
(Registro Unico nazionale degli organismi di
consulenza)
1. E’ istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro Unico
nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell’art. 5.
2. Le Regioni e le stazioni
appaltanti che hanno proceduto alla selezione ed al riconoscimento degli
organismi, ai sensi dell’art. 5, aggiornano per via informatica il Registro
Unico, entro 30 giorni dalla data di riconoscimento, fornendo per ciascuno di
essi i dati necessari ai fini di espletare quanto previsto al comma 3 dell'art.
13 del Reg. (UE) nr. 1306/2013, e con le stesse modalià procedono all'eventuale
di revoca.
3. I nominativi degli
organismi di consulenza riconosciuti, iscritti nel Registro Unico, sono
pubblicati, con i relativi dati, sul
sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).
Articolo
7
(Norme di attuazione)
1. Le
Regioni e le Province autonome definiscono, ai sensi dell’art. 1 ter, comma 6,
del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema
di consulenza aziendale di cui all’art. 1 del presente decreto.
2. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma,
lì
IL MINISTRO DELLE POLITICHE IL MINISTRO DELLA
SALUTE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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