martedì 31 marzo 2015

30 Marzo, nasce il nuovo corso dei SaS

                   Per una strana combinazione  delle coincidenze, il 30 Marzo si è svolto a Palermo il seminario conclusivo del Progetto Demetra,   a Roma la stesura finale delle disposizione attuative del sistema di consulenza aziendale, determinando di fatto il nuovo corso dei servizi allo sviluppo. Chiaramente il nuovo corso, richiede una strategia, una missin,  una vision, condivisa e da condividere.




                 L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha concordato con il Formez PA un piano di interventi formativi,   con l’obiettivo di rafforzare le competenze del personale dei Servizi allo Sviluppo per l’Agricoltura della Regione Siciliana per metterlo in grado di far fronte alle nuove necessità di divulgazione/consulenza previsti dalla Programmazione Comunitaria 2014/2020 per lo sviluppo del territorio. L’avvio dell’inedita  iniziativa Formativa specializzante, ma non esaustiva,   ha  la finalità di rafforzare le basi di conoscenza e di metodo per favorire l’evoluzione, in Sicilia, di un sistema di consulenza alle imprese adeguato alle priorità imposte dalle nuove politiche di Sviluppo Rurale.

Obiettivo non secondario è quello di dar vita ad una task force di “formatori consulenti,” e dai partecipanti al percorso formativo, per la costituzione di nuclei, strutturati e operativi a livello territoriale, per soddisfare la Priorità SR1: “promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali”   della   Programmazione Comunitaria 2014/20.




B O Z Z A

Disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall’art. 1 ter, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

VISTO................
VISTO.............
DECRETA

Articolo 1
(Finalità)

1.         Il presente decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall’art. 1 ter, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Articolo 2
(Definizioni)

          Ai fini del presente decreto si intende per:
·        “sistema di consulenza aziendale”: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall’art. 1 ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
·         “servizi di consulenza”: l’insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;
·        “beneficiario finale del servizio”: agricoltore, silvicoltore gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza.
·        “organismo di consulenza”: l’organismo pubblico o privato che eroga servizi di consulenza negli ambiti di cui all’art. 1 ter, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
·        “ambiti di consulenza”: i settori, identificati dall'art. 15 del Reg. 1305/2013, nel quale il consulente può prestare la propria opera; 
·        “consulente”: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
·        “riconoscimento”: risultato della selezione dell’organismo di consulenza da parte della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, sulla base dei criteri fissati dall'art. 15 del Reg. 1305/2013.
·        “Registro Unico”: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, selezionati dalle Regioni e Provinice Autonome per la prestazione dei servizi di consulenza.

Articolo 3
(Selezione degli organismi di consulenza aziendale)

1.      Le Regioni o le stazioni appaltanti, selezionano e riconoscono a norma del punto 3. dell'art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013, gli organismi pubblici e/o privati cui affidare le attività di consulenza aziendale.

2.      Possono accedere alla selezione pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o società pubbliche in house nonchè organismi e imprese private costituiti, con atto pubblico, anche nelle altre forme associative consentite per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e/o di quella professionale, che contemplino la consulenza, tra le proprie finalità istituzionali o statutarie.

3. I soggetti che intendono partecipare alla selezione  devono disporre di uno o più consulenti,  dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati.

                                                      Articolo 4
(Procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale)

Tutti consulenti devono avere  formazione di base e specifica formazione di aggiornamento.

Le attività di formazione di base dovranno rispettare i seguenti criteri minimi:
·   essere svolte da Enti riconosciuti a livello regionale o nazionale;
·   Avere una durata non inferiore a 25 ore
·   Prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

Le Regioni e le Province autonome possono esonerare dalla frequenza alle attività di formazione di base, gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali per i rispettivi  ambiti di consulenza, nonchè i soggetti, in possesso almeno di titolo di scuola secondaria superiore,  che abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell’assistenza tecnica o nella consulenza relativa agli ambiti per i quali propongono la propria competenza, in relazione a quelli  previsti dall'art. 15 del Reg. 1305/2013. Fatto salvo che le materie per le quale la legge prevede una competenza esclusiva riservata a determinate categorie professionali, queste posso essere svolte soltanto da professionisti  abilitati ai sensi della specifica normativa.

Le attività di formazione di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi, con periodicità almeno triennale.

Le attività di formazione di aggiornamento  dovranno rispettare i seguenti criteri minimi:
·  essere svolte da Enti riconosciuti a livello regionale o nazionale.
·  avere una durata non inferiore a 12 ore nel triennio;
·  prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.
·  per gli iscritti agli ordini  e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale.

8.      L’abilitazione all’attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentato dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.


Articolo 5
(Principio di separatezza)

1.         Al fine di garantire il principio di cui all’art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  l’organismo di consulenza privato, non può a svolgere alcuna funzione di gestione, controllo o verifica, finalizzate  all’erogazione di finanziamenti o  all'emanazione di autorizzazioni a carattere pubblico nel settore agricolo e agroalimentare. Analogo divieto vige nei confronti dei singoli consulenti.

2.      Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.

Articolo 6
(Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza)

1.      E’ istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell’art. 5.

2.      Le Regioni e le stazioni appaltanti che hanno proceduto alla selezione ed al riconoscimento degli organismi, ai sensi dell’art. 5, aggiornano per via informatica il Registro Unico, entro 30 giorni dalla data di riconoscimento, fornendo per ciascuno di essi i dati necessari ai fini di espletare quanto previsto al comma 3 dell'art. 13 del Reg. (UE) nr. 1306/2013, e con le stesse modalià procedono all'eventuale di revoca.

3.      I nominativi degli organismi di consulenza riconosciuti, iscritti nel Registro Unico, sono pubblicati, con i relativi dati,  sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

Articolo  7
(Norme di attuazione)

1.      Le Regioni e le Province autonome definiscono, ai sensi dell’art. 1 ter, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale di cui all’art. 1 del presente decreto.

2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, lì

IL MINISTRO DELLE POLITICHE                                        IL MINISTRO DELLA SALUTE              

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Nessun commento:

Posta un commento