di NinoSutera
Il 22 gennaio 2014 è stato adattato
il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(PAN), disposizione con la quale si da attuazione in Italia alla Direttiva
2009/128/CEE. Il documento è molto complesso, coinvolge diversi soggetti,
integra ed modifica molte norme già vigenti.
Il Pan si propone di ridurre i
rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari, promuovendo un processo di
cambiamento delle tecniche di utilizzo dei prodotti verso forme più compatibili
e sostenibili in termini ambientali e
sanitari.
Prodotti fitosanitari
Prodotti fitosanitari (o agrofarmaci
o fitofarmaci o pesticidi) sono tutti quei prodotti, di sintesi o naturali, che
vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle
piante come, malattie infettive, fisiopatie, parassiti e
fitofagi animali e piante infestanti.
Allo scopo di favorire il commercio
mondiale e al contempo di tutelare la salute umana e l'ambiente, nell'ambito
della struttura delle Nazioni Unite (ONU), sono stati definiti con estrema
attenzione i criteri armonizzati per la classificazione e l'etichettatura ed i
principi generali per la loro applicazione. Il risultato è stato denominato GHS
(Globally Harmonized System).
Il Regolamento CLP (Classification,
labelling and packaging) - sostituirà la normativa
preesistente e comporterà il cambiamento della classificazione ed
etichettatura.
Nel periodo di transizione 1 giugno 2014 - 1 giugno 2016 i prodotti
già in uso devono avere la doppia classificazione.
I nuovi formulati a partire dal 1 giugno 2014 dovranno adottare la nuova classificazione.
Il Regolamento CLP è un sistema di
classificazione ed etichettatura univoco a livello mondiale che la Commissione
europea, con una decisone, ha adottato, divenendo giuridicamente
vincolante per gli Stati membri dell'Unione, saranno così abrogate le preesistenti Direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE.
Le disposizioni del Regolamento CLP
si applicano integralmente a ogni sostanza o miscela incluse quelle sostanze e
quelle miscele disciplinate da altri regolamenti di settore come il
Regolamento(CE) 528/2012 in materia di biocidi ed il Regolamento (CE) 1107/2009
in materia di fitofarmaci.
Il CLP sostituisce quindi le
precedenti direttive comunitarie relative alle sostanze e ai preparati
pericolosi, introducendo importanti cambiamenti per tutta l'industria chimica,
compresi i principi attivi degli agrofarmaci e gli agrofarmaci stessi.
Nuovi criteri di classificazione e
nuovi simboli per pericoli specifici sono stati introdotti e prendono il posto
dei precedenti sulle etichette di sostanze e prodotti.
Di conseguenza anche le schede di
sicurezza devono essere aggiornate alle nuove norme.
Patentino per l'uso dei prodotti
fitosanitari
Il PAN istituisce un sistema di
formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali,
distributori e consulenti.
Il certificato di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai fini professionali è
rilasciato ai maggiorenni dopo la partecipazione ad un corso base di 20
ore, su materie specifiche e al superamento dell'esame di abilitazione.
L'autorizzazione vale 5 anni, e su richiesta del titolare può essere rinnovata
previa verifica della partecipazione a 12 ore di corso o iniziative di
aggiornamento.
Sono esonerati alla frequenza dei
corsi di formazione per utilizzatori professionale coloro che sono in
possesso del diploma quinquennale o laurea, anche triennale, nelle discipline
agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche,
mediche e veterinarie ma, sono tenuti a superare l'esame di abilitazione e a
partecipare ai successivi corsi di aggiornamento necessari per il rinnovo.
A partire dal 26 novembre 2015 il Patentino – Certificato di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari - sarà un requisito
obbligatorio per chiunque acquisterà e/ o utilizzerà i prodotti fitosanitari per
un uso professionale non più legata alla classe tossicologica, come prevista
dalla vecchia normativa.
A partire dal 26 novembre 2015 il
distributore è tenuto ad annotare il numero o il codice dell'abilitazione
esibita dall'acquirente al momento dell'acquisto, senza quindi distinzione
della classe tossicologica.
Si ricorda la tenuta del registro
dei trattamenti compilato a cura dell'utilizzatore professionale.
Taratura delle macchine irroratrici
Il controllo funzionale delle macchine irroratrici, avviato in maniera volontaria all'inizio degli anni '80, con la Direttiva 2009/128/CE è divenuto obbligatorio e deve essere effettuato presso i centri prova autorizzati.
Il PAN all'art A.3.2 indica
l'elenco delle attrezzature, per uso professionale, utilizzate
in ambito agricolo ed extra, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 almeno una volta.
in ambito agricolo ed extra, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 almeno una volta.
L'intervallo tra i controlli non
deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e 3 anni
per le attrezzature controllata dopo.
per le attrezzature controllata dopo.
Le attrezzature nuove
comprate dopo il 26 novembre 2011 devono essere sottoposte al primo controllo
funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.
I centri prova rilasciano un
attestato di rispetto dei requisiti funzionali previsti.
E' possibile conoscere le componenti
delle attrezzature per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari oggetto del controllo funzionale
prodotti fitosanitari oggetto del controllo funzionale
Il PAN prevede inoltre obbligatoriamente
la regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature, per
adattare e stesse alle caratteristiche tecniche dei prodotti utilizzati e delle
colture. I dati devono essere registrati e sulle schede allegate ai registri dei trattamenti. Il Pan all'art. A.3.6 specifica gli aspetti oggetto dei controlli periodici.
colture. I dati devono essere registrati e sulle schede allegate ai registri dei trattamenti. Il Pan all'art. A.3.6 specifica gli aspetti oggetto dei controlli periodici.
Regolamentazione o taratura
strumentale volontaria va eseguita presso i
centri prova a completamento dei controlli funzionali, anche in questa occasione verrà rilasciato un documento che oltre ai dati identificativi dell'attrezzatura, riporterà i parametri oggetto della regolamentazione, che avranno validità di 5 anni.
centri prova a completamento dei controlli funzionali, anche in questa occasione verrà rilasciato un documento che oltre ai dati identificativi dell'attrezzatura, riporterà i parametri oggetto della regolamentazione, che avranno validità di 5 anni.
Indicazione per la manipolazione e
lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e
delle rimanenza
Il PAN meglio specifica gli adempimenti a carico
degli utilizzatori professionali circa:
- Stoccaggio degli agrofarmaci;
- Manipolazione, diluizione e miscelazione degli
agrofarmaci prima dell'applicazione;
- Manipolazione degli imballaggi e delle
rimanenze degli agrofarmaci;
- Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica
residua nell'irroratrice al termine dei trattamenti;
- Pulizia dell'irroratrice al termine della
distribuzione;
- Recupero e smaltimento delle rimanenze di
prodotti fitosanitarie e dei relativi imballaggi.
Il Piano di azione nazionale
stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015, tutti gli utilizzatori
professionali dovranno rispettare le disposizioni riportate nell'allegato VI
del Piano, tra cui:
- i locali di stoccaggio dei prodotti fitosanitari
devono essere specifici e non possono prevedere lo stoccaggio promiscuo di
generi alimentari o mangimi;
- il deposito deve essere organizzato in maniera
tale da poter contenere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di
contaminazione per l'ambiente, le acque o la rete fognaria;
- il deposito o l'armadio deve garantire unsufficiente
ricambio d'aria, deveessere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce
solare e in grado di evitare temperature che possano alterare le
- confezioni e i prodotti o creare condizioni di
pericolo;
- le aperture per l'areazione devono essere
protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
- i prodotti fitosanitari devono essere stoccati
nei loro contenitori originale e con le etichette integre e
leggibili; i ripiani devono essere di materiale non assorbente e
privi di spigoli taglienti;
- sulla parete esterna del deposito devono essere
apposti cartelli di pericolo e in vicinanza dell'entrata devono essere ben
visibili i numeri di emergenza;
- il deposito deve essere dotato di materiale e
attrezzature idonee per tamponare e raccogliere
- eventuali sversamenti accidentali di prodotto.
Scadenza
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Cosa
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Cosa dice
la norma
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01/01/2014
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Difesa
integrata obbligatoria
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Gli
utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1
gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata
obbligatoria.
Il
PAN distingue 3 diversi livelli:
Difesa
integrata di base
Difesa
integrata volontaria (con disciplinari )
Agricoltura
biologica REG CEE834/2007.
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26/11/2015
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Certificato
di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione
all'attività di consulente
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A
decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività
di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di
prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno
specifico certificato di abilitazione.
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26/11/2015
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Certificato
di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo
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A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'Impiego diretto, per se o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione. |
26/11/2015
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Prescrizioni
per la vendita dei prodotti fitosanitari
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Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione.
Il
distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di
abilitazione e l'identità dell'acquirente e di registrare i
prodotti venduti con il riferimento al numero o codice di abilitazione
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26/11/2015
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Divieto di
vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non
recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario
destinato agli utilizzatori non professionali"
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Decorso
il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di
cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non
professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la
specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli
utilizzatori non professionali".
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26/11/2016
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Controllo
funzionale delle attrezzature
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Tutte
le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno
una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.
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