Per prodotti agroalimentari tipici si intendono i prodotti con indicazione geografica DOP e IGP, l’STG, e i prodotti agroalimentari tradizionali; essi vengono classificati, dal punto di vista tecnico, rispettivamente in “certificati” e “non certificati” in quanto sono caratterizzati da distinti percorsi di riconoscimento e da livelli di impegno da parte dei produttori e di tutela giuridica del prodotto nettamente diversi.
Nei
prodotti a denominazione d’origine DOP e indicazione geografica IGP viene
riconosciuto, sulla base di
un regolamento dell’Unione Europea, l’esistenza di un legame tra il prodotto e
la zona geografica di produzione,
comprensiva di fattori geografi co ambientali, storici e umani.
Nel
caso delle DOP tali fattori peculiari incidono fortemente sulle caratteristiche
chimico-fisiche e organolettiche del prodotto e pertanto, per garantire tali
caratteristiche, il prodotto non può essere ottenuto al di fuori di tale zona.
Nel caso dei prodotti IGP invece i fattori storici, ambientali e umani della
zona incidono su almeno una delle caratteristiche del prodotto, compresa la
rinomanza; per l’IGP pertanto alcune fasi del processo che non incidono sulle
peculiarità del prodotto, come ad esempio il condizionamento di un ortaggio o
la lavorazione e l’imballaggio del riso, possono anche essere effettuate al di
fuori della zona definita.
Il
legame del prodotto con la zona geografica di origine deve essere dimostrato
dai produttori attraverso un’approfondita documentazione che viene valutata
dalla Regione e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e, successivamente, dalla Commissione europea. Ottenuto il riconoscimento con
la registrazione della DOP o IGP, il prodotto viene periodicamente verificato
da appositi organismi di controllo e certificazione, al fine di garantire ai
consumatori il rispetto della disciplina di produzione e delle caratteristiche
specifiche.
La
registrazione di una DOP o IGP da parte dell’Unione Europea, significa quindi
che quel prodotto può essere ottenuto totalmente (per la DOP) o parzialmente
(per l’IGP) in quella determinata zona che influenza le peculiarità del prodotto;
tale riconoscimento pertanto crea giuridicamente un vantaggio competitivo
riservato solo ai produttori che operano all’interno di quella zona nonché una
tutela legale al prodotto e quindi al produttore, nei confronti di chiunque in
Italia, in Europa o nel mondo, cerchi d’imitare tale bene o usurparne il nome
protetto. Il riconoscimento della DOP o IGP permette quindi al consumatore di
identificare con certezza un prodotto di riconosciute peculiarità, avente
origine in un particolare territorio, seguendo ferree regole di produzione e di
controllo che determinano e garantiscono le peculiarità, rispetto ai prodotti
indifferenziati e globalizzati di provenienza incerta.
Una
“Specialità tradizionale garantita” o STG, che viene riconosciuta dopo un
percorso simile a quello necessario per registrare una DOP / IGP, viene
tutelata dall’Unione Europea in ragione delle sue peculiarità legate non alla
zona di origine ma al metodo tradizionale di produzione o alla ricetta
riconosciuta. Questo è il caso della mozzarella STG o della pizza napoletana
STG; tali prodotti con l’attestazione STG possono essere ottenuti in tutto il
mondo ma solo se viene applicato il disciplinare di produzione approvato
dall’Unione europea, che fissa il metodo tradizionale a garanzia delle
peculiarità del prodotto. Anche per le STG vengono periodicamente effettuate le
verifiche da parte di appositi organismi di controllo e certificazione
accreditati a livello internazionale, al fi ne di garantire ai consumatori, in
tutto il mondo, il rispetto della disciplina e delle caratteristiche
tradizionali. I prodotti agroalimentari tradizionali sono quelli che, per la
loro rinomanza e la tradizionalità del metodo di produzione, vengono inseriti
dal 2000 nell’Elenco nazionale del prodotti agroalimentari tradizionali,
istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L’inserimento nell’elenco di “nuovi” prodotti tradizionali è semplice: ogni
anno, entro la metà marzo, i produttori del settore agro-alimentare possono
presentare al Ministero, per il tramite della propria Regione, una breve scheda
nella quale descrivono le principali informazioni sul prodotto, le
caratteristiche, la tradizionalità del metodo di produzione o della ricetta.
Tali prodotti, dopo una valutazione della scheda prima da parte della Regione e
poi del Ministero, vengono inseriti nell’elenco nazionale mediante la
pubblicazione di un Decreto ministeriale che aggiorna l’Elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali. L’approvazione dell’elenco non rappresenta
un vero e proprio riconoscimento o tutela giuridica per i produttori, come
viceversa avviene nel caso delle indicazioni geografi che DOP e IGP, ma può
essere considerato uno strumento informativo per il consumatore e di marketing
in quanto i produttori possono inserire sugli imballaggi e nel materiale
promozionale la frase “Prodotto inserito nell’Elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali”. L’inserimento di un prodotto, oltre a costituire
una ormai famosa vetrina per l’ampia gamma di peculiarità agro-alimentari
regionali e italiane, può rappresentare un primo passo per iniziare il percorso
di registrazione DOP o IGP, qualora il prodotto diventato rinomato, necessiti
di una maggior tutela giuridica internazionale.
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