domenica 8 febbraio 2015

Sistema di consulenza aziendale



L’innovazione nello sviluppo rurale e le novità introdotte dal regolamento 2014-2020

Simona Cristiano Inea ReteRuraleNazionale

Nel quadro del disegno unitario e multilivello della Strategia Europa 2020, la Politica europea per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 contribuisce allo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza attraverso la promozione del trasferimento della conoscenza e dell’innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali.

                                                                                        Una priorità trasversale della politica orientata al rafforzamento e all’adeguamento del capitale umano nelle aree rurali e all’attivazione di dinamiche collaborative tra mondo delle imprese e della ricerca. L’obiettivo è quello di migliorare la competitività, la gestione efficiente delle risorse e le performance ambientali delle filiere e dei sistemi economici rurali. Il regolamento per lo sviluppo rurale 2014-20202 delinea una riforma della politica che completa, di fatto, il percorso di sistematizzazione degli interventi di ricerca, formazione, consulenza e innovazione già parzialmente avviata nel periodo di programmazione 2000-2006, quando, si era resa obbligatoria l’istituzione dei servizi della consulenza (riforma Fischler), prima per il I pilastro (Regolamento 1782/2003) e successivamente per il II pilastro (Regolamento 1698/2005).  
 Un percorso nel quale i servizi di consulenza in agricoltura vengono ricondotti al contesto più ampio del sistema della conoscenza e dell’innovazione, in cui l’impresa e le sue esigenze/opportunità d’innovazione acquistano un ruolo di centralità. In quest’ultimo regolamento la CE non si limita a proporre la tradizionale definizione d’innovazione di prodotto o di processo, ma introduce il concetto d’innovazione interattiva che promuove l’attivazione di percorsi di partecipazione paritaria tra attori (a valle della filiera della ricerca) e conduce alla creazione di soluzioni innovative. Il trasferimento di conoscenza e d’innovazione è dunque un percorso comune ad una molteplicità di attori rilevanti (ricercatore, consulente, formatore, impresa), tutti egualmente funzionali per la co-produzione d’innovazione che, attraverso la realizzazione di azioni di disseminazione, sperimentazione e adattamento dei risultati della ricerca, risponde alle specifiche esigenze/opportunità di sviluppo aziendali. La CE proponendo l’estensione dei processi di trasferimento della conoscenza e dell’innovazione ai sistemi economici rurali, oltre i limiti della settorialità, determina un ampiamento della molteplicità degli attori portatori d’interesse e, dunque, degli ambiti su cui essa interviene. Questi non riguardano più esclusivamente l’incremento della produttività aziendale ma, diversi altri campi d’interesse (dall’agricoltura sociale, all’organizzazione e resilienza aziendale e di filiera, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza sul lavoro). L’innovazione interattiva può essere inoltre intersettoriale, in quanto caratterizzata dallo sviluppo di interessi comuni ma afferenti a diversi settori di uno stesso sistema economico locale (si pensi alle innovazioni sulla produzione di bioenergie). L’impianto regolamentare della Strategia Europea per l’Innovazione L’impianto regolamentare  comunitario propone un’azione complessa di sostegno ai sistemi nazionali della conoscenza e dell’innovazione, attraverso quattro principali tipologie d’intervento, che le amministrazioni possono realizzare in maniera integrata o singolarmente: 1) rafforzamento del capitale umano e delle professionalità che operano nei settori agricolo e forestale e nelle aree rurali; 2) ristrutturazione organica e funzionale degli enti che erogano i servizi di consulenza; 3) attivazione di flussi d’informazione e di processi di innovazione interattiva tra gli attori e lungo le filiere agricole e forestali; 4) istituzione di organismi di facilitazione, networking e governo dei processi. L’imprenditore agricolo, il gestore forestale e l’impresa rurale acquisiscono centralità nella loro qualità di destinatari ultimi dei percorsi di trasferimento della conoscenza lungo le filiere, mentre gli altri attori, ancorché beneficiari, nella loro qualità di consulenti, formatori o ricercatori, hanno un ruolo in relazione all’effettiva attività di trasferimento di conoscenza e informazione (art. 15), servizi di consulenza, di supporto o di sostituzione, o ancora nell’assumere la responsabilità della gestione delle aziende (art. 16). Vengono inoltre introdotte figure nuove per lo sviluppo rurale e per i sistemi della conoscenza, come l’innovation broke6 e il gruppo operativo (art. 36), che trovano ragion d’essere nello svolgimento di funzioni di aggregazione e facilitazione di diversi soggetti attorno ad un’idea progettuale di sviluppo d’innovazione. 1) Il rafforzamento del capitale umano e delle professionalità degli operatori socio-economici del territorio riguarda le misure d’intervento relative agli articoli 15 e 16 del regolamento, tese a favorire la maturazione di una cultura diffusa della formazione permanente e dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita degli attori rurali. Quelle rivolte ai primi sono principalmente orientate alla maturazione di capacità, abilità e comportamenti individuali e relazionali, alla qualificazione e all’aggiornamento delle professionalità imprenditoriali. Viene inoltre promosso lo sviluppo di dinamiche di confronto tra imprese, al fine di favorirne la resilienza e una maggiore dinamicità complessiva dei sistemi socio-economici rurali. A tal fine la proposta regolamentare supera i vincoli che di fatto hanno causato una perdita di attrattività delle azioni di formazione/ consulenza nel presente periodo di programmazione (vincoli sulle materie oggetto di formazione e consulenza; insufficienza del premio contributivo per l’uso dei servizi di consulenza) e amplia l’offerta delle tematiche oggetto dei servizi di supporto e di trasferimento della conoscenza e dell’informazione (tra le altre: sostenibilità ambientale, marketing, sicurezza sul lavoro, climate change, innovazione, requisiti minimi per le condizionalità aziendali, gestionale aziendale globale, biodiversità, gestione efficiente delle risorse, protezione dell’acqua e del suolo). Inoltre l’indicazione di una più ampia gamma di metodologie utilizzabili per l’erogazione di tali servizi (study visit, short-term farm exchange, workshops, attività dimostrative in azienda, coaching) sembra intesa a favorire la conciliazione tra il lavoro e la formazione. 2) Le azioni di rafforzamento delle professionalità dei soggetti che erogano consulenza s’integrano di fatto con quelle tese alla ristrutturazione organica dei loro enti e sono finalizzate principalmente a garantirne il miglior supporto alle imprese coinvolte nei processi di trasferimento della conoscenza. Nel dettare le condizioni di accesso al sostegno, il regolamento mette in stretta relazione l’adeguatezza organizzativa e l’affidabilità degli enti con la coerenza delle professionalità, delle qualifiche e delle esperienze degli staff da essi impiegati, con particolare attenzione alla specificità delle tematiche oggetto di consulenza e al loro aggiornamento. 3) La terza tipologia di azioni mira ad attivare i flussi d’informazione e incoraggiare la creazione di legami tra i diversi attori del sistema della conoscenza (formatori, consulenti, imprese e ricercatori), attraverso il sostegno all’istituzione e attuazione di network locali, che favoriscano l’attivazione di percorsi d’innovazione interattiva, realizzando sinergie e finalizzando la ricerca scientifica rispetto alle esigenze degli imprenditori. Con queste finalità, lo sviluppo rurale sostiene, attraverso l’art. 36, l’attivazione di forme di cooperazione diverse: a. i clusters, finalizzati a realizzare specifici progetti di sviluppo economico e percorsi di trasferimento di conoscenza e disseminazione di informazioni, attraverso la promozione di interazioni, scambi di conoscenza e di esperienze; b. i network, la cui portata è più ampia e che hanno minori specificità nelle azioni da intraprendere, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori; c. i gruppi operativi, rappresentano il luogo di ricomposizione formale degli interessi di soggetti rurali che, attraverso la costituzione del partenariato e la stesura del piano di sviluppo di un’idea progettuale, intraprendono un percorso comune di confronto, ciascun con un proprio ruolo, per la definizione e implementazione d’innovazione interattiva, rispondendo a difficoltà e/o opportunità di una o più imprese locali. La cooperazione dei gruppi operativi rappresenta, di fatto, l’espressione più alta di integrazione delle azioni di trasferimento della conoscenza con quelle relative agli investimenti materiali. In particolare i gruppi operativi sono chiamati a promuovere l’aggregazione dei soggetti e degli interventi più rilevanti (formazione e informazione; utilizzo dei servizi di consulenza; gli investimenti materiali; gli impieghi in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste; costituzione di associazioni di agricoltori) attorno ad un progetto unitario e comune di sviluppo di una specifica innovazione. 4) La quarta tipologia di azioni è orientata a facilitare e governare i percorsi di disseminazione dei risultati della ricerca e d’innovazione interattiva implementati nelle aziende, attraverso il sostegno al networking locale e multilivello e l’istituzione di specifici organismi di governance. Rientrano fra queste il sostegno alle azioni di intermediazione e aggregazione degli attori componenti i gruppi operativi (innovation brokerage) e alle azioni del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI) e delle reti nazionali dedicate coordinamento dei gruppi operativi e alla disseminazione delle innovazioni (art.62). In particolare, il PEI (art. 61) favorisce l’attivazione della connessione tra la ricerca e la pratica agricola, informando la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo e incoraggia la messa in pratica, su larga scala e in tempi più brevi, delle innovazioni già realizzate nelle aziende. A tali azioni co-finanziabili a livello di PSR (o di programma operativo della Rete Rurale Nazionale), vengono aggiunti organismi di governance e coordinamento tecnico-scientifico di diretta responsabilità della CE : la Rete europea per l’innovazione (art. 53); l’Hight level steering board del European innovation partnership (EIP); e lo SCAR Collaborative Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS). Questi ultimi hanno principalmente funzioni di coordinamento tra la politica di sviluppo rurale per l’innovazione e la ricerca attuata tramite il programma comunitario Horizon7 e mirano a promuovere la riflessione attorno a temi di ricerca che rispondano più puntualmente alle difficoltà e alle sfide delle imprese rurali, agricole e forestali.  

Nessun commento:

Posta un commento