domenica 11 gennaio 2015

Uso sostenibile degli agrofarmaci e Piano d'azione nazionale PAN

di  NinoSutera
                                    Il 22 gennaio 2014 è stato adattato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), disposizione con la quale si da attuazione in Italia alla Direttiva 2009/128/CEE. Il documento è molto complesso, coinvolge diversi soggetti, integra ed modifica molte norme già vigenti.
Il Pan si propone di ridurre i rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari, promuovendo un processo di cambiamento delle tecniche di utilizzo dei prodotti verso forme più compatibili e sostenibili in termini ambientali  e sanitari.


 Prodotti  fitosanitari
Prodotti fitosanitari (o agrofarmaci o fitofarmaci o pesticidi) sono tutti quei prodotti, di sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante come, malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali e piante infestanti.
Allo scopo di favorire il commercio mondiale e al contempo di tutelare la salute umana e l'ambiente, nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU), sono stati definiti con estrema attenzione i criteri armonizzati per la classificazione e l'etichettatura ed i principi generali per la loro applicazione. Il risultato è stato denominato GHS (Globally Harmonized System).
Il Regolamento CLP (Classification, labelling and packaging) - sostituirà la normativa preesistente e comporterà il cambiamento della  classificazione ed etichettatura.
Nel periodo di transizione  1  giugno 2014 - 1 giugno 2016 i prodotti già in uso devono  avere la doppia classificazione.

I nuovi formulati a partire dal 1 giugno 2014 dovranno adottare la nuova classificazione.
Il Regolamento CLP è un sistema di classificazione ed etichettatura univoco a livello mondiale che la Commissione europea, con una decisone, ha adottato, divenendo  giuridicamente vincolante per gli Stati membri dell'Unione, saranno così abrogate le preesistenti Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
Le disposizioni del Regolamento CLP si applicano integralmente a ogni sostanza o miscela incluse quelle sostanze e quelle miscele disciplinate da altri regolamenti di settore come il Regolamento(CE) 528/2012 in materia di biocidi ed il Regolamento (CE) 1107/2009 in materia di fitofarmaci.
Il CLP sostituisce quindi le precedenti direttive comunitarie relative alle sostanze e ai preparati pericolosi, introducendo importanti cambiamenti per tutta l'industria chimica, compresi i principi attivi degli agrofarmaci e gli agrofarmaci stessi.
Nuovi criteri di classificazione e nuovi simboli per pericoli specifici sono stati introdotti e prendono il posto dei precedenti sulle etichette di sostanze e prodotti.
Di conseguenza anche le schede di sicurezza devono essere aggiornate alle nuove norme.
Patentino per l'uso dei prodotti fitosanitari
Il PAN istituisce un sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali, distributori e consulenti.  
Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai fini professionali è rilasciato ai maggiorenni dopo la partecipazione ad un  corso base di 20 ore,  su materie specifiche e al superamento dell'esame di abilitazione. L'autorizzazione vale 5 anni, e su richiesta del titolare può essere rinnovata previa verifica della partecipazione a 12 ore di corso o iniziative di aggiornamento.

Sono esonerati alla frequenza dei corsi di formazione per utilizzatori professionale   coloro che sono in possesso del diploma quinquennale o laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie ma, sono tenuti a superare l'esame di abilitazione e a partecipare ai successivi corsi di aggiornamento necessari per il rinnovo.
A partire dal 26 novembre 2015 il Patentino – Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari - sarà un requisito obbligatorio per chiunque acquisterà e/ o utilizzerà i prodotti fitosanitari per un uso professionale non più legata alla classe tossicologica, come prevista dalla vecchia normativa.
A partire dal 26 novembre 2015 il distributore è tenuto ad annotare il numero o il codice dell'abilitazione esibita dall'acquirente al momento dell'acquisto, senza quindi distinzione della classe tossicologica.
Si ricorda la tenuta del registro dei trattamenti compilato a cura dell'utilizzatore professionale.

Taratura delle macchine irroratrici

Il controllo funzionale delle macchine irroratrici, avviato in maniera volontaria all'inizio degli anni '80, con la Direttiva 2009/128/CE è divenuto obbligatorio e deve essere effettuato presso i centri prova autorizzati.
Il PAN  all'art A.3.2 indica l'elenco delle attrezzature, per uso professionale, utilizzate
in ambito agricolo ed extra, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 almeno una volta.
L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e 3 anni
per le attrezzature controllata dopo.
Le attrezzature nuove comprate dopo il 26 novembre 2011 devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.
I centri prova rilasciano un attestato di rispetto dei requisiti funzionali previsti.
E' possibile conoscere le componenti delle attrezzature per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari oggetto del controllo funzionale 
Il PAN prevede inoltre obbligatoriamente la regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature, per adattare e stesse alle caratteristiche tecniche dei prodotti utilizzati e delle
colture. I dati devono essere registrati e sulle schede allegate ai registri dei trattamenti. Il Pan all'art. A.3.6 specifica gli aspetti oggetto dei controlli periodici.
Regolamentazione o taratura strumentale volontaria va eseguita presso i
centri prova a completamento dei controlli funzionali, anche in questa occasione verrà rilasciato un documento che oltre ai dati identificativi dell'attrezzatura, riporterà i parametri oggetto della regolamentazione, che avranno validità di 5 anni.
Indicazione per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenza
Il PAN   meglio specifica gli adempimenti a carico degli utilizzatori professionali circa:
  • Stoccaggio degli agrofarmaci;
  • Manipolazione, diluizione e miscelazione degli agrofarmaci prima  dell'applicazione;
  • Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze degli agrofarmaci;
  • Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine  dei trattamenti;
  • Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione;
  • Recupero e smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitarie e dei relativi   imballaggi.
Il Piano di azione nazionale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015, tutti gli utilizzatori professionali dovranno rispettare le disposizioni riportate nell'allegato VI del Piano, tra cui:
  • i locali di stoccaggio dei prodotti fitosanitari devono essere specifici e non possono prevedere lo stoccaggio promiscuo di generi alimentari o mangimi;
  • il deposito deve essere organizzato in maniera tale da poter contenere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente, le acque o la rete fognaria;
  • il deposito o l'armadio deve garantire unsufficiente ricambio d'aria, deveessere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare e in grado di evitare temperature che possano alterare le
  • confezioni e i prodotti o creare condizioni di pericolo;
  • le aperture per l'areazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
  • i prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originale e con le etichette integre e leggibili; i ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;
  • sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo e in vicinanza dell'entrata devono essere ben visibili i numeri di emergenza;
  • il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere
  • eventuali sversamenti accidentali di prodotto.



Scadenza

 

Cosa
Cosa dice la norma
01/01/2014
 

Difesa integrata obbligatoria


Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1 gennaio  2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria.
Il   PAN distingue 3 diversi livelli:
Difesa integrata di base
Difesa  integrata volontaria (con disciplinari )
Agricoltura biologica REG CEE834/2007.
26/11/2015
 

 
Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di  abilitazione all'attività di consulente

 
A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di  vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti  fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico  certificato di abilitazione.

 
26/11/2015

 

 
Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

 

A decorrere dal 26 novembre 2015,   l'utilizzatore professionale che acquista per  l'Impiego diretto, per se o per conto terzi, prodotti fitosanitari e  coadiuvanti  deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione.
 
26/11/2015
 
Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

 

Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione. 
Il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione e l'identità dell'acquirente e  di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice di abilitazione


 
26/11/2015


 
Divieto di vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura  "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali"

Decorso   il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al  comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti  fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto  fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali".

 

 
26/11/2016

 
Controllo funzionale delle attrezzature

 

Tutte  le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una  volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.
 

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